Il Jobs Act ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del contratto di solidarietà difensiva per imprese soggette a CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), analizzate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 6/2016). Per applicare lo strumento, volto a fronteggiare le situazioni di esubero del personale, serve comunque un accordo aziendale con le associazioni sindacali, efficace anche nei confronti di lavoratori non aderenti ai sindacati. Destinatari sono operai, impiegati e quadri con contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, stagionali a tempo determinato, apprendisti tranne in caso di crisi aziendale, i casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
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Riduzione orario
La riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60%. Una volta determinata, sulla base degli esuberi previsti nel contratto, le aziende distribuiscono (su base giornaliera, settimanale, mensile) le ore di solidarietà tra i dipendenti. L’azienda non può però attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per ogni unità produttiva il contratto di solidarietà può avere durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile. La condizione è far valere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso la singola unità produttiva.
Procedura
- Stipula del contratto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale anche per mezzo delle loro RSA/RSU. Gli accordi di solidarietà devono specificare le modalità attraverso cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l’orario ridotto.
- Domanda del trattamento, corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati e presentata telematicamente entro 7 giorni dalla stipula del contratto.
- Sospensione/riduzione dell’orario, non prima del 30esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (anche tardiva); se, dalla tardiva presentazione della domanda, deriva un danno ai lavoratori in termini di mancata percezione dell’integrazione salariale, l’impresa deve corrispondere l’importo equivalente.
- Erogazione del trattamento alla fine di ogni periodo di paga, dall’impresa ai dipendenti, a conguaglio nella dinamica tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte; è previsto il rimborso INPS all’impresa o il conguaglio sui contributi dovuti entro 6 mesi dalla fine del trattamento retribuito.
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Integrazione salariale
Consiste nella misura dell’80% della retribuzione persa nel limite del massimale mensile di integrazione salariale pari per il 2016 a:
- 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento (ordinariamente corrisposta), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
- 1.167,91 euro se la retribuzione mensile è superiore a 2.102,24 euro.
Contribuzione aziendale
La solidarietà difensiva viene assoggettata allo stesso contributo addizionale previsto per la CIGS con le seguenti modalità:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti in uno o più interventi fino a un limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre tale limite e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite in un quinquennio mobile.
Il contributo addizionale non trova applicazione nei seguenti casi:
- imprese sottoposte a procedura concorsuale anche con continuazione dell’attività aziendale (art. 8, comma 8 bis, L. n. 160/1988);
- imprese commissariate (art. 7, comma 10-ter, D.L. n. 148/1993).
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Adempimenti
L’azienda deve comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e all’INPS. Successivamente alla pubblicazione, sul sito del Ministero, del decreto di autorizzazione, deve presentare telematicamente all’INPS il modello IG15/STR cod SR40, avvalendosi del programma DigiWebNet scaricabile dal portale INPS. E’ altresì necessario richiedere il codice di autorizzazione 8K mediante cassetto previdenziale INPS.