Guida al contratto di solidarietà difensiva

di Alessandra Caparello

27 Aprile 2016 09:35

Il contratto di solidarietà difensiva per imprese in CIGS dopo il Jobs Act: destinatari, limiti, procedura e adempimenti per i datori di lavoro.

Il Jobs Act ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del contratto di solidarietà difensiva per imprese soggette a CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), analizzate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 6/2016). Per applicare lo strumento, volto a fronteggiare le situazioni di esubero del personale, serve comunque un accordo aziendale con le associazioni sindacali, efficace anche nei confronti di lavoratori non aderenti ai sindacati. Destinatari sono operai, impiegati e quadri con contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, stagionali a tempo determinato, apprendisti tranne in caso di crisi aziendale, i casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.

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Riduzione orario

La riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60%. Una volta determinata, sulla base degli esuberi previsti nel contratto, le aziende distribuiscono (su base giornaliera, settimanale, mensile) le ore di solidarietà tra i dipendenti. L’azienda non può però attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per ogni unità produttiva il contratto di solidarietà può avere durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile. La condizione è far valere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso la singola unità produttiva.

Procedura

  1. Stipula del contratto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale anche per mezzo delle loro RSA/RSU. Gli accordi di solidarietà devono specificare le modalità attraverso cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l’orario ridotto.
  2. Domanda del trattamento, corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati e presentata telematicamente entro 7 giorni dalla stipula del contratto.
  3. Sospensione/riduzione dell’orario, non prima del 30esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (anche tardiva); se, dalla tardiva presentazione della domanda, deriva un danno ai lavoratori in termini di mancata percezione dell’integrazione salariale, l’impresa deve corrispondere l’importo equivalente.
  4. Erogazione del trattamento alla fine di ogni periodo di paga, dall’impresa ai dipendenti, a conguaglio nella dinamica tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte; è previsto il rimborso INPS all’impresa o il conguaglio sui contributi dovuti entro 6 mesi dalla fine del trattamento retribuito. 

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Integrazione salariale

Consiste nella misura dell’80% della retribuzione persa nel limite del massimale mensile di integrazione salariale pari per il 2016 a:

  • 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento (ordinariamente corrisposta), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
  • 1.167,91 euro se la retribuzione mensile è superiore a 2.102,24 euro. 

Contribuzione aziendale

La solidarietà difensiva viene assoggettata allo stesso contributo addizionale previsto per la CIGS con le seguenti modalità:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per  periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti in uno o più interventi fino a un limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre tale limite e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite in un quinquennio mobile. 

Il contributo addizionale non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese sottoposte a procedura concorsuale anche con continuazione dell’attività aziendale (art. 8, comma 8 bis, L. n. 160/1988);
  • imprese commissariate (art. 7, comma 10-ter, D.L. n. 148/1993). 

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Adempimenti

L’azienda deve comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e all’INPS. Successivamente alla pubblicazione, sul sito del Ministero, del decreto di autorizzazione, deve presentare telematicamente all’INPS il modello IG15/STR cod SR40, avvalendosi del programma DigiWebNet scaricabile dal portale INPS. E’ altresì necessario richiedere il codice di autorizzazione 8K mediante cassetto previdenziale INPS.