Come aprire una società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto

di Nicola Santangelo

Pubblicato 12 Settembre 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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Il D.L. 83 del 22 giugno 2012 (Decreto Sviluppo) ha introdotto la società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto. Si tratta di una Srl costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che hanno compiuto, alla data di costituzione, i trentacinque anni di età  (la normativa, tuttavia, prevede l’ingresso nella società  anche agli under 35).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve riportare gli elementi indicati nell'articolo 2463-bis del codice civile. L'amministrazione della società  può essere affidata ad una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Gli atti societari, la corrispondenza della società  e le pagine del sito Web devono indicare la denominazione di società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto ovvero Srlcr, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società  e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.

La società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto affianca la tradizionale Srl disciplinata dall'articolo 2463 del codice civile e la società  a responsabilità  limitata semplificata. In effetti la Srls rappresenta un po' una limitazione per tutti i soggetti non più giovanissimi che vogliono fare impresa. Per questo motivo è stata concepita una nuova tipologia di società  con requisiti ben più ampi rispetto alla precedente.

In pratica, al posto della Srls, è possibile aprire una società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto. Per la costituzione della Srlcr non è previsto uno statuto standard (scarica: Srl semplificata – Statuto e atto costitutivo).

Per quanto riguarda le spese di costituzione i notai potranno richiedere un importo a titolo di rimborso spese compreso tra 800 e 1.200 euro. E' inoltre prevista l'imposta di registro e quella di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuale alla Camera di Commercio.

La società  può essere costituita con capitale minimo di un euro e fino a 9.999,99 euro da versare interamente nelle mani degli amministratori. Il consistente abbassamento dei costi di costituzione e il minor valore del capitale sociale occorrente rappresentano un incentivo all’avvio di un’attività  imprenditoriale. Attenzione, però, perché la scarsa capitalizzazione della società  potrebbe impedire l’accesso al credito bancario.