Costituzione di una S.r.l.

di Cristina Liberti

Pubblicato 16 Marzo 2007
Aggiornato 16 Marzo 2012 11:34

La società a responsabilità limitata (Srl) secondo la normativa alla luce della riforma del diritto societario.

Il 2003, con la riforma del diritto societario (D. Lgs.17 gennaio 2003 n.6) ha visto completamente riscritte le norme in tema di S.r.l.. Questo tipo di società oggi gode infatti di una propria legislazione non più mutuata dalle società per azioni.

Le nuove S.r.l. risultano oggi rimodellate in parte secondo le regole delle società di persone ed in parte secondo quelle delle società di capitali pur rimanendo esse stesse tali. L’obbiettivo del legislatore è stato:

  • aumentare l’autonomia statutaria;
  • aumentare la libertà di forme organizzative.

In buona sostanza la S.r.l. potrà essere costruita su misura per i soci nel senso che potranno essere inserite norme statutarie ad hoc per una data società.

Così concepita la S.r.l. cessa di presentarsi come una piccola società per azioni caratterizzandosi come una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alla rigidità della disciplina delle S.p.a.

APPROFONDIMENTI:

______________________________

Come si costituisce una S.r.l.?

Occorre sottoscrivere un capitale minimo di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario e sottoscrivere poi un atto pubblico, detto “atto costitutivo” che, necessariamente, va redatto di fronte ad un Notaio.

Rispetto al passato non sembra più obbligatorio redigere lo “statuto“, anche se rimane preferibile e consigliabile farlo.

È da precisare che l’atto costitutivo detta le norme generali che regolano la neo-costituita società, lo statuto, invece, regola nello specifico tutta la disciplina della società, ad esempio, regime delle partecipazioni sociali, gli organi sociali, la redazione del bilancio, etc.

L’atto costitutivo va depositato, entro venti giorni dalla stipula, presso il registro delle imprese sito nella città dove ha sede legale la neo-costituita società. In genere di questo se ne occupa il Notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di partita iva della società reperito, appunto, dal registro delle imprese.

Coloro che intendono diventare soci della S.r.l. devono dare dei c.d. conferimenti. I conferimenti possono essere in denaro, in natura, possono essere costituiti da crediti (che vanno però stimati da un esperto o da una società di revisione nominata dal conferente) oppure possono essere rappresentati anche da prestazioni d’opera o di servizi all’interno della società stessa.

La nuova S.r.l. non può emettere azioni ed i diritti sociali sono proporzionali alla partecipazione, salvo diverso accordo (in passato si parlava di quotew oggi invece di partecipazioni). Le partecipazioni, salvo patto contrario, sono liberamente trasferibili.

In espressa previsione dell’atto costitutivo è possibile che la nuova S.r.l. emetta dei titoli di debito che potranno essere sottoscritti da investitori professionali controllati e qualificati.

La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese (occorre notare come la norma che permette l’emissione di titoli di debito nelle S.r.l. non sembra porre limiti all’emissione come non sembra porre limiti per l’esecuzione della pubblicità).

I libri sociali ovvero i libri che obbligatoriamente deve tenere la S.r.l., sono:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle decisioni dei soci;
  • il libro delle decisioni degli amministratori;
  • il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore se nominati ai sensi dell’art. 2477 c.c.

Per quanto concerne invece il regime di amministrazione è possibile attuare, oltre al sistema tradizionale, l’amministrazione congiunta e disgiunta oppure adottare sistemi misti di amministrazione.

Cercando di sintetizzare le diverse forme di amministrazione nelle S.r.l. è possibile distinguere tra:

  • l’organo monocratico, dunque l’amministratore unico (in questo caso l’amministrazione e la rappresentanza sono sintetizzate in un’unica persona;
  • l’organo pluripersonale, ovvero un consiglio di amministrazione, una pluralità di amministratori che amministrano in via congiunta (art. 2258 c.c.), in via disgiunta (art. 2257 c.c.), oppure in maniera mista.

Esplicato, seppur sommariamente, il regime di amministrazione è opportuno valutare il potere dei soci della S.r.l.

In base all’art. 2479 c.c. vengono stabiliti gli argomenti sui quali i soci sono chiamati a decidere, in particolare essi decidono:

  • sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo;
  • sulle materie che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
  • in merito all’approvazione del bilancio ed alla distribuzione degli utili;
  • sulla nomina, se prevista dall’atto costitutivo, degli amministratori;
  • sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
  • sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o di una modificazione rilevante dei diritti dei soci.

L’art. 2479 c.c., invece, disciplina l’assemblea dei soci. Sarà l’atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell’assemblea dei soci. Questi, a loro volta, dovranno assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

La convocazione dell’assemblea è obbligatoria se l’atto costitutivo non prevede la possibilità di operare decisioni a distanza ed in ogni caso con riferimento alle modificazioni dell’atto costitutivo od alla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale.

Salvo diversa indicazione l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del valore del capitale sociale.

______________________________

ARTICOLI CORRELATI:


______________________________

L’art. 2479 c.c. ter affronta il problema relativo alla invalidità delle decisioni dei soci: se queste non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno acconsentito, dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Per le decisioni aventi oggetto illecito ed impossibile e per quelle prese in assenza assoluta di informazione l’impugnativa può essere esperita da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite.

Non sono causa di impugnabilità, come anche nelle società per azioni:

  • la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c.;
  • l’invalidità dei singoli voti o per il loro conteggio errato, salvo che il voto invalido o l’errato conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  • l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Si applicano poi sul punto, in quanto compatibili, gli artt. 2378, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento.