Consob e ABI propongono una serie di modifiche alla riforma del TUF (Testo Unico della Finanza) in attuazione della nuova legge sui capitali. Lo schema di disegno di legge all’esame del Parlamento interviene su un ampio ventaglio di materie (disciplina degli intermediari, dei mercati, degli emittenti e delle autorità di vigilanza) con l’obiettivo di rendere più accessibile il mercato per le imprese, attirando gli investitori internazionali.
Nelle audizioni davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato sul ddl attuativo della delega (contenuta nell’articolo 19 della legge 21/2024), l’autorità di vigilanza evidenzia la necessità di controbilanciare adeguatamente le semplificazioni per la partecipazione delle imprese al mercato con le tutele degli azionisti. L’associazione delle banche italiane si concentra invece su temi di rilievo per il sistema creditizio, anche in materia di governance.
Riforma TUF: i rilievi della Consob
La Consob valuta nel complesso favorevolmente la riforma, in merito alla coerenza con gli obiettivi di modernizzazione delle regole in grado di potenziare il ruolo dei mercati finanziari a supporto dello sviluppo del Paese. Il presidente, Paolo Savona, ritiene rilevanti le modifiche che rafforzano il dialogo dell’Autorità con gli operatori attraverso forme di cooperazione “market friendly” e semplificano i rapporti con le altre autorità di settore, come la Banca d’Italia. Apprezza l’inserimento della promozione dell’educazione finanziaria tra gli obiettivi della vigilanza della CONSOB, insieme alla tutela degli investitori. E le misure che intercettano le esigenze di finanziamento delle imprese lungo tutto il loro ciclo di sviluppo, ad esempio in materia di private equity e venture capital.
L’autonomia statutaria
Su alcuni profili della riforma, Savona propone attente riflessioni e fornisce spunti di modifica. Sull’ampliamento dell’autonomia statutaria per le società di nuova quotazione, e la conseguente riduzione delle prerogative degli investitori, evidenzia l’aumento del rischio di esternalità negative che non favoriscono la partecipazione al mercato dei capitali degli investitori istituzionali. «Le società dovranno attentamente dosare l’autonomia statutaria loro concessa con l’auspicio che possano convergere su modelli di governance sufficientemente equilibrati e standardizzati per essere conseguentemente attrattivi».
Cautela anche sulla previsione che consente alle PMI (con capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro) di beneficiare di tale nuovo regime, attraverso apposite delibere di modificazione dello statuto, con il meccanismo del whitewash (il voto favorevole della maggioranza dei soci di minoranza dell’emittente).
Questa regola, «applicandosi a società che si sono già da anni rivolte al mercato con un assetto di governance più tutelante, comporterebbe un cambio in corsa delle regole del gioco», incidendo sul piano dei diritti degli investitori e, potenzialmente, sul valore delle azioni. E potrebbe determinare una significativa frammentazione della disciplina applicabile agli emittenti. Savona propone di articolare il panorama degli emittenti in tre distinte categorie: le società di nuova quotazione, le PMI già quotate, che potranno scegliere se aderire o meno al nuovo regime, e le società quotate di maggiori dimensioni, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria.
Le nuove regole sulle assemblee
Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee, la riforma introduce una soglia minima individuale di partecipazione al capitale sociale, comunque non superiore all’uno per mille, quale requisito per intervenire, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dei cosiddetti “disturbatori di assemblee”. Savona ritiene preferibile ancorare la soglia a un differente parametro, come il complessivo controvalore delle azioni possedute, o il numero delle stesse.
In generale, la Consob ritiene che la riforma possa rappresentare l’occasione per ricalibrare le modifiche introdotte dalla Legge Capitali in materia di voto maggiorato e azioni a voto plurimo, che hanno determinato un significativo rafforzamento dei sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, senza introdurre specifici presìdi di tutela degli azionisti di minoranza.
Fra le proposte, la sterilizzazione dei diritti di voto maggiorato o plurimo per talune deliberazioni assembleari particolarmente “critiche” dal punto di vista della tutela degli azionisti, come fusioni volte al delisting, operazioni di downlisting, trasferimento della sede sociale all’estero.
Testo Unico della Finanza: le richieste ABI
Su questo tema in relazione alle banche, il vice direttore generale vicario dell’ABI, Gianfranco Torriero, chiede che le modalità del voto per corrispondenza possano essere deliberate dall’organo amministrativo, in linea con quanto già previsto in caso di ricorso al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. E insiste per predisporre norme di coordinamento fra le regole oggi in vigore, previste dall’articolo 106, comma 7, del decreto legge 18/2020, n. 18, e quelle che saranno introdotte dal nuovo decreto legislativo, per evitare vuoti normativi.
Chiede inoltre modifiche sull’elenco delle persone ineleggibili. Il testo all’esame del Parlamento include i conviventi dell’amministratore e precisa che gli affini sono incompatibili fino al secondo grado. Secondo l’ABI, questi vincoli di parentela dovrebbero essere rilevanti solo se tali da pregiudicare effettivamente l’indipendenza dell’esponente. Dovrebbero quindi essere ineleggibili il coniuge o il convivente, i parenti e affini di primo grado «o altre persone che possano risultare influenzate da uno stretto rapporto con l’amministratore sulla base di una sua dichiarazione espressa, in coerenza con quanto previsto in altri contesti istituzionali europei».
Andrebbe anche circoscritta l’ampiezza del perimetro delle società rilevanti, prevedendo l’ineleggibilità derivante dai vincoli di parentela e affinità solo in riferimento alle relazioni con gli amministratori delle più significative società del gruppo. «Il livello di significatività potrebbe essere stabilito facendo riferimento a un decimo dell’attivo consolidato».
Torriero ritiene che sarebbe anche opportuno «chiarire che non può essere qualificato come amministratore indipendente della quotata solo chi ricopre la carica di amministratore esecutivo in una delle società del gruppo (controllante, controllate o società soggette a comune controllo). Mentre l’indipendenza non verrebbe meno se l’amministratore indipendente svolge il ruolo di amministratore non esecutivo in altre società del gruppo.
Infine, sull’esercizio del diritto di voto in assemblea, la riforma impone agli intermediari di inviare le comunicazioni per partecipare all’assemblea entro tre giorni, ma considera valide anche quelle che arrivano dopo, purché prima dell’inizio dell’assemblea. «In questo modo il termine non è realmente perentorio e costringe intermediari ed emittenti a gestire comunicazioni tardive», oltre a non essere in linea con gli standard internazionali. L’ABI propone di ridurre il termine da tre a due giorni, e di renderlo perentorio.
La riforma del downlisiting
Criticità anche sulla nuova disciplina del downlisting delle azioni dal mercato regolamentato a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Savona ritiene condivisibile l’obiettivo di favorire la permanenza delle imprese nel circuito del mercato dei capitali, in luogo di un puro e semplice delisting. Ma bisognerebbe ridurre i rischi per gli investitori, i quali, ad esito del trasferimento della quotazione dal mercato regolamentato all’MTF, si ritroverebbero in portafoglio titoli il cui valore potrebbe risentire negativamente del minore grado di liquidità degli stessi.
La Consob propone di rafforzare le tutele per gli azionisti, con il riconoscimento espresso del diritto di recesso spettante. E di sterilizzare la maggiorazione dei diritti di voto o dei diritti di voto plurimo nell’assemblea chiamata a deliberare sul downlisting, in modo da ridurre il rischio di condotte opportunistiche da parte del socio di controllo.
Il comitato di controllo per la gestione
In relazione al comitato per il controllo sulla gestione, la riforma riserva al solo consiglio di amministrazione delle società quotate con modello di governance monistico la nomina dei componenti, con l’eccezione del presidente che in continuità con le attuali regole può essere nominato dall’assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza. Siccome lo Statuto delle banche che concentrano nel solo cda la gestione attribuisce all’assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, l’ABI chiede una norma di coordinamento. Questa disposizione dovrebbe confermare che, anche per le banche quotate, resta ferma la diversa soluzione di riservare all’assemblea la nomina del comitato.