Costituzione di una società  a responsabilità  limitata semplificata

di Nicola Santangelo

Pubblicato 23 Aprile 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

E' disciplinata dall'articolo 2463-bis del codice civile la nuova società  semplificata pensata dal premier Monti, la Ssrl o Srls (società  a responsabilità  limitata semplificata), destinata prevalentemente ai giovani che vogliono fare impresa.
Ne abbiamo già  parlato in altre occasioni, ma adesso vorremmo tracciare il percorso per fare impresa in maniera semplice con la Società  a responsabilità  limitata semplificata.

Questii requisiti: è sufficiente un euro di capitale sociale, è necessario che i soci abbiano un'età  inferiore a 35 anni, non sono previsti oneri notarili. E' per questo che la tradizionale Srl diventa semplificata.

Al momento della costituzione le sole spese da sostenere saranno l'imposta di registro e i diritti della Camera di Commercio. Tutto questo per un importo complessivo inferiore a 500 euro.

La società  a responsabilità  limitata semplificata introdotta dal decreto legge sulle liberalizzazioni, disciplinata dall'articolo 2463-bis del codice civile e pensata proprio per l'imprenditoria giovanile.

La società  a responsabilità  limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età . Può, quindi, essere formata da un socio unico o da più persone fisiche. Deve essere costituita per atto pubblico e, quindi, è necessario l'intervento di un notaio. Tuttavia la normativa prevede che l'atto di costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di segreteria e di bollo mentre al notaio non sono dovuti onorari.

L'atto costitutivo deve indicare la generalità  dei soci, la denominazione sociale, l'ammontare del capitale sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, l'oggetto sociale e le norme sull'amministrazione e la rappresentanza della società . Nella denominazione sociale occorre riportare che si tratta di una società  a responsabilità  limitata semplificata.

La costituzione può avvenire esclusivamente in denaro, con un capitale sociale che può essere anche un solo euro o comunque inferiore a 10.000 euro, da versare agli amministratori al momento della costituzione. Il socio che compie 35 anni è obbligato a uscire dalla società . In caso contrario la società  deve trasformarsi (ad esempio deve diventare una società  a responsabilità  limitata).