Immigrati irregolari: la responsabilità  del datore di lavoro

di Roberto Grementieri

Pubblicato 27 Aprile 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Il Tribunale di Milano, con due distinte sen­tenze, interviene in tema di sanzioni sull'oc­cupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso stabilendo la responsabilità  del datore di lavo­ro per non aver verificato l'autenticità  dei permessi di soggiorno consegnati dai lavoratori.

Nella prima sentenza (Tribunale di Milano, sez. IV, 19.12.2010, n. 14390), il Giudice osserva che la legislazione pone a carico dei datori di lavoro un onere specifico di diligenza nel compimento delle formalità  connesse all'assunzione, onere che nel caso di lavoratori stranieri è particolarmente accentuato in ragione delle problematiche connesse con la corretta identificazione degli interessati.

La circostanza che il datore di lavoro si limiti a ricevere dal prestatore straniero una semplice fotocopia del permesso di soggiorno, senza pretendere l'originale e senza preoccuparsi di verificarne l'autenticità  presso gli organi competenti, denota di per sé stessa il difetto di ogni elementare diligenza in capo al medesimo datore.

Nella seconda pronuncia (Tribunale di Milano, sez. I, 14.1.2011, n. 431), il Giudice osserva che ai fini dell'applicabilità  delle sanzioni sul lavoro sommerso, la registrazione nelle scritture obbligatorie di un lavoratore con generalità  diverse da quelle effettive è del tutto equiparabile alla omessa registrazione del lavoratore effettivamente occupato.
La responsabilità  del datore di lavoro è ravvisabile allorquando egli accetti la semplice fotocopia del permesso di soggiorno e non abbia chiesto di visionare l'originale.