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Fatture faxate? Niente deduzione dal reddito d’impresa

di Roberto Grementieri

Pubblicato 9 Aprile 2009
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:30

Con la sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di accertamento del reddito di impresa stabilendo che l’obbligo di conservazione degli originali delle fatture non può essere ovviato mediante esibizione di copie fotostatiche ovvero teletrasmesse via fax in assenza di idonea giustificazione da parte del contribuente per l’indisponibilità  dell’originale.

La controversia nasceva da un avviso di accertamento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria sottoponeva a tassazione una serie di costi dedotti da una società , supportati non dagli originali delle fatture, bensì da copie-fax di queste ultime inviate dal proprio fornitore.

La Suprema Corte ha valutato infondato il ricorso, argomentando che -per quanto il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è sostanzialmente una copia dell’originale – è altrettanto vero che l’originale del fax offre maggiori garanzie perché non si presta ad essere manipolato (con un fotomontaggio), almeno da parte di chi lo riceve.

Peraltro, la Corte ha anche ricordato che in caso di fax trasmesso attraverso pc, il legislatore ha imposto alle aziende l’obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, proprio per evitare il supposto rischio di alterazioni, insito in ogni riproduzione meccanografica non confrontabile con l’originale.

Osserva ancora il giudice che l’articolo 22 del d.p.r. 600/1973, che impone appunto l’obbligo di conservare la documentazione originale, è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale previsto dall’articolo 2712 c.c., che equipara la copia all’originale se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità  ai fatti o alle cose medesime.

Tale maggior cautela fiscale rispetto a quella civile trova la sua ratio nella tendenziale indisponibilità  del rapporto tributario e del suo regime probatorio.