L’articolo 101, comma 5, del TUIR prevede che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.
La norma subordina quindi la deducibilità delle perdite a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse siano rilevanti a livello fiscale solo se risultanti da elementi certi, fatta eccezione per i casi di assoggettamento a procedure concorsuali.
A ribadirlo è la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio scorso, rispondendo ad una società intenzionata a dedurre la somma non incassata relativamente a una posizione creditoria vantata nei confronti di alcune aziende sanitarie locali.
La risoluzione introduce rilievi importanti per le Pmi. Come è noto, infatti, la deducibilità delle perdite rappresenta un costo importante per le aziende, le quali, oltre a subire la perdita da insolvenza, devono sostenere spese legali che spesso superano il vantaggio economico della deducibilità .
Ma analizziamo il caso specifico.
L’azienda in questione aveva infatti sottolineato come, data la difficile situazione economica dell’ente debitore, la perdita non sarebbe stata recuperata dalla società poiché nei confronti del debitore il tribunale aveva emesso un’ingiunzione di pagamento a cui aveva fatto seguito un atto di precetto e un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso.
A margine della risoluzione, l’Agenzia ha però precisato che l’applicazione della norma richiede un esame scrupoloso degli elementi per dimostrare l’effettiva perdita subita dal creditore, prima di legittimarne la deducibilità dal reddito: gli argomenti sostenuti dalla società devono essere sufficienti per fornire una risposta nel senso auspicato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la situazione economica delle aziende sanitarie (nel caso i questione) non sembrava escludere la possibilità di regolarizzazione del debito, visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali (fallimento – concordato preventivo – liquidazione coatta – amministrazione straordinaria), eventualità che invece farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato dall’art. 101.
Inoltre, l’infruttuoso pignoramento non può essere elemento certo dell’insolvenza ed è irrilevante che i beni immobili siano “non ipotecabili e impignorabili”.