Il contratto di inserimento mira alla realizzazione, attraverso un progetto individuale di formazione, dell’inserimento o reinserimento di particolari categorie di soggetti.
L’agevolazione contributiva è pari al 25% dell’onere a carico delle aziende. Qualora il contratto venga stipulato in aree territoriali predeterminate, la legge prevede la possibilità di elevare detto beneficio.
Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento rientrano anche le donne residente in aree geografiche con particolari situazioni occupazionali.
Queste zone sono state identificate, per l’anno 2008, dal d.m. 13 novembre 2008 (G.U. 29 dicembre 2008, n. 302) in tutte le regioni e provincie autonome.
Ciò significa che la stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale comporta il beneficio contributivo fissato nella misura del 25%.
Lo stesso decreto individua, poi, i territori all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati. Si tratta, per l’anno 2008, delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Rispetto all’anno 2007, la regione Calabria non è più ricompresa nelle zone che presentano le caratteristiche richieste dalle norme comunitarie e, conseguentemente, la misura dell’agevolazione sarà del 25%.
Ricapitolando, in base alla normativa oggi vigente, l’agevolazione a favore del datore di lavoro (no impresa) è pari al 50% per le lavoratrici residenti nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, mentre, in tutte le altre regioni, è pari al 25%; qualora l’assunzione avvenga alle dipendenze di una impresa intesa in senso generale (comprese quelle artigiane) l’agevolazione consiste nel versamento di una aliquota del 10% (la stessa prevista per gli apprendisti) nelle regioni indicate, mentre, nel resto del Paese, l’agevolazione è pari al 25% dell’obbligo contributivo.