Il credito d’imposta Transizione 5.0 per le imprese rimaste escluse dal riparto iniziale supera il Senato: il 14 maggio 2026, con 99 voti favorevoli e 56 contrari, Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 38/2026 e ha confermato la quota dell’89,77% dell’importo originariamente richiesto, assorbendo il DL 42/2026. Il testo (A.C. 2935) passa ora alla Camera dei deputati, che ha tempo fino al 26 maggio per la conversione definitiva.
Il Senato conferma il riparto agli esodati Transizione 5.0
La conferma parlamentare del 14 maggio consolida il quadro finanziario per le imprese esodati Transizione 5.0 — quelle che avevano ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica senza poi ottenere il beneficio per esaurimento delle risorse. Il credito d’imposta è calcolato sull’89,77% dell’importo prenotato e copre gli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B della legge 232/2016 e le spese di certificazione, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il percorso normativo ha visto il DL 38/2026 riconoscere inizialmente solo il 35% dell’importo richiesto. Il DL 42/2026 ha poi portato la percentuale all’89,77%. Con l’assorbimento del DL 42 nel DL 38 in sede di conversione, le imprese beneficiarie fanno ora riferimento a un quadro normativo unificato: l’articolo 8 del DL 38/2026 come modificato.
La formazione del personale entra nella base agevolabile
Il passaggio al Senato introduce un ampliamento della base agevolabile che non era presente nel testo del DL 42/2026. Il DDL di conversione include tra le spese coperte anche quelle sostenute per la formazione del personale collegata agli investimenti agevolati, accanto ai beni strumentali degli allegati A e B e alle spese di certificazione.
Il contributo separato per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili — inclusi i sistemi di accumulo nel rispetto del principio DNSH — è confermato con limiti di spesa pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Anche questo contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e della base imponibile IRAP.
Rimborsi fino a 10mila euro per le certificazioni energetiche
Il testo consolidato introduce misure per ridurre l’incidenza dei costi burocratici sulle piccole e medie imprese. La norma prevede rimborsi diretti per le spese tecniche sostenute in fase di perizia:
- un contributo a fondo perduto fino a 10mila euro per le certificazioni energetiche ex ante ed ex post;
- un rimborso forfettario fino a 5mila euro per l’adempimento dell’obbligo di certificazione contabile.
La fruizione di questi rimborsi è prevista anche per le imprese non soggette per obbligo statutario alla revisione legale dei conti.
La compensazione F24 degli esodati scade il 31 dicembre 2026
Le imprese beneficiarie del riparto devono rispettare la scadenza del 31 dicembre 2026 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Il codice tributo da indicare nella sezione Erario è il 7079, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026: è distinto dal codice 7072 riservato al credito Transizione 5.0 ordinario e non è intercambiabile con quest’ultimo. La compensazione può iniziare dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE dell’importo fruibile.
Prima di procedere, conviene verificare il plafond disponibile nel cassetto fiscale: l’Agenzia delle Entrate aggiorna i dati sulla base delle rettifiche successive comunicate dal GSE, in aumento o in diminuzione. Un modello F24 compilato con importi superiori al plafond autorizzato viene scartato automaticamente.