Fotovoltaico: dal 2028 il GSE paga chi esce dal Conto Energia

di Teresa Barone

13 Ottobre 2026 09:11

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Chi ha un impianto fotovoltaico oltre 20 kW e lascia il Conto Energia riceve dal GSE fino al 90% del valore degli incentivi che gli restano, pagato in dieci anni

Gli impianti fotovoltaici di media e grande taglia ancora incentivati con il Conto Energia potranno rinunciare ai premi dal 2028 in cambio di un corrispettivo GSE, a patto di rifare integralmente l’impianto e aumentarne la producibilità. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti pubblicato il decreto attuativo per l’uscita dal Conto Energia prevista dal Decreto Bollette ed ora il GSE deve fissare le regole e aprire le domande.

Uscita Conto Energia per impianti fotovoltaici oltre 20 kW

L’uscita anticipata riguarda gli impianti con potenza incentivata superiore a 20 kW del I, II, III e IV Conto Energia, con premi fissi, entro un tetto di 10 GW complessivi. Lo prevedono l’art. 1 del decreto MASE 10 agosto 2026 e l’art. 2 del DL 21/2026. Sono esclusi il V Conto Energia e gli impianti fino a 20 kW.

Ha accesso diretto chi ha aderito entro il 31 maggio 2026 alla rimodulazione delle tariffe premio. Gli altri partecipano a una gara GSE offrendo un ribasso percentuale sul corrispettivo; il GSE ordina le offerte in base al beneficio atteso per il sistema.

Calendario domande al GSE e gara entro giugno 2027

Il decreto è in vigore dal 29 settembre 2026 e fissa questi termini:

Fase Termine
Regole operative GSE entro il 29 ottobre 2026 (art. 7)
Manifestazione di interesse entro 30 giorni dalle regole GSE (art. 2, comma 1)
Gara per chi non ha aderito alla rimodulazione entro il 30 giugno 2027 (art. 3)
Rifacimento dell’impianto dal 1° gennaio 2028, in esercizio entro il 31 dicembre 2030 (art. 5)

Il termine del 30 settembre 2026 indicato dal DL 21/2026 è superato dal calendario del decreto attuativo: la domanda si presenta dopo la pubblicazione delle regole GSE.

Corrispettivo GSE: 90% incentivi residui in dieci anni

Il corrispettivo vale il 90% del valore attualizzato degli incentivi spettanti dal 2028 alla scadenza della convenzione, e si incassa in rate costanti per dieci anni. Con la comunicazione del 27 maggio 2026 il GSE ha fissato i parametri: produzione media 2021-2025, tasso di attualizzazione dell’8%, rivalutazione delle rate al 6%.

Esempio di calcolo per un impianto da 500 kW

Prendiamo un impianto da 500 kW su capannone, nel IV Conto Energia, con scadenza a giugno 2031, 560 MWh prodotti in media all’anno e una tariffa ipotetica di 0,30 euro/kWh:

Voce Importo
Incentivi residui dal 2028 588.000 euro
Corrispettivo con accesso diretto 447.405 euro
Rata annua per dieci anni 60.788 euro
Rata annua con ribasso del 10% in gara 54.709 euro

Riportate a oggi con lo stesso tasso del GSE, le rate valgono circa 408.000 euro contro 497.000 di incentivi residui. I 89.000 euro di differenza sono il costo dell’uscita, da recuperare con la nuova potenza e la vendita dell’energia. Il calcolo è semplificato, con flussi e rate annuali: il metodo definitivo lo fisseranno le regole GSE.

Rifacimento impianto fotovoltaico: i requisiti

Il rifacimento integrale deve garantire un aumento minimo di producibilità rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residuo (art. 2, comma 4, lettera b, del decreto MASE):

Collocazione dei moduli Producibilità minima
Tetti e strutture non a terra più 30%
A terra in area agricola più 30%
A terra in altre aree almeno il doppio

Si possono montare solo moduli europei ad alta efficienza delle sezioni b) e c) del registro ENEA previsto dall’art. 12 del DL 181/2023, lo stesso vincolo dell’iperammortamento 2026 sulle rinnovabili. Nelle aree industriali il rifacimento è in attività libera, qualunque sia la potenza finale.

La potenza aggiuntiva può concorrere agli incentivi del FER X, sopra 1 MW tramite le aste FER X. L’energia del resto dell’impianto va venduta con contratti a termine.

Motivi di revoca del corrispettivo GSE

Il GSE revoca il corrispettivo se:

  • i lavori o l’entrata in esercizio non rispettano i termini del decreto;
  • l’entrata in esercizio non è comunicata entro 90 giorni dalla registrazione su GAUDÌ, il sistema di Terna;
  • nei dieci anni successivi si usano moduli non conformi o si vende l’energia senza contratti a termine.