Con la firma del decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 avvenuta il 4 maggio, le regole operative per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili escono dal perimetro delle ipotesi e trovano forma definitiva nell’articolo 8 del provvedimento. Il tetto al 105% del fabbisogno energetico aziendale — anticipato dalle bozze delle settimane precedenti — è confermato nel testo firmato, insieme alla lista specifica dei beni ammissibili e ai massimali di costo per il fotovoltaico. I dati qui riportati derivano dal testo firmato il 4 maggio 2026, soggetti a conferma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.
I beni ammissibili per l’autoproduzione da fonti rinnovabili
L’articolo 8 del Decreto Iperammortamento elenca i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa che danno accesso all’incentivo nell’ambito degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori;
- impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo, inclusi i sistemi di accumulo, con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti ai gruppi di generazione.
Per il completamento degli investimenti in questa categoria rileva la data di fine lavori, non la data di consegna del bene come avviene per i beni materiali degli Allegati IV e V.
Il tetto al 105% del fabbisogno energetico
Il decreto fissa un limite dimensionale preciso per gli impianti agevolabili: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto.
Il limite lega l’agevolazione all’autoconsumo aziendale: gli impianti sovradimensionati rispetto ai consumi effettivi della struttura produttiva — o orientati principalmente alla cessione di energia — escono dal perimetro dell’incentivo. Il margine del 5% consente un dimensionamento leggermente superiore ai consumi medi, tenendo conto delle variabilità produttive.
Sistemi di accumulo: condizioni e proporzionalità
I sistemi di accumulo dell’energia (BESS) sono ammissibili, ma con una condizione specifica rispetto ad alcune bozze precedenti che li prevedevano in modo più ampio: i sistemi di accumulo sono agevolabili solo se asserviti ai nuovi gruppi di generazione acquistati nell’ambito dello stesso investimento e ad essi proporzionati.
L’acquisto di un sistema di accumulo autonomo, non collegato a un nuovo impianto di generazione contestuale, non rientra nel perimetro dell’iperammortamento per le rinnovabili. La proporzionalità tra capacità di accumulo e impianto di generazione sarà uno degli elementi oggetto di verifica nella perizia tecnica asseverata, obbligatoria per tutti gli investimenti.
Fotovoltaico: vincolo UE e massimali di costo
Per il fotovoltaico rimane in vigore il vincolo di provenienza europea: i moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c). La soppressione della clausola Made in Europe, operativa per i beni degli Allegati IV e V, non si estende al fotovoltaico.
Il decreto introduce anche massimali di costo ammissibile per gli impianti fotovoltaici, tabulati nell’Allegato 1:
- impianti fino a 20 kWp: massimo 1.420 euro/kW (moduli di tipo “b”);
- impianti oltre 1.000 kWp: massimo 840 euro/kW (moduli di tipo “b”).
I costi che eccedono i massimali non concorrono alla base di calcolo della maggiorazione. Per le imprese in fase di progettazione, verificare la coerenza tra il preventivo del fornitore e i valori tabulati nell’Allegato 1 diventa un passaggio preliminare necessario per quantificare correttamente il beneficio atteso.