Sostituzione impianto di climatizzazione, i massimali per ogni agevolazione

Risposta di Anna Fabi

2 Settembre 2026 16:29

Paolo chiede:

Sto usufruendo di superbonus al 65% per l’anno 2025, nell’ambito di ristrutturazione edilizia di un edificio plurifamiliare su due unità immobiliari, indipendenti funzionalmente, con ingresso autonomo, di cui una unità immobiliare originariamente sprovvista di impianto termico. Qual è il massimale di spesa di cui posso usufruire per per l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale?

Il massimale di spesa per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con il Superbonus è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare già dotata di impianto termico, pari a 13.000 euro di detrazione al 65%. Le altre agevolazioni applicabili allo stesso intervento prevedono invece un tetto su differenti parametri, a partire dal valore della detrazione. Vanno dunque confrontate prima di scegliere la più conveniente.

Massimale Superbonus per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione

L’art. 119, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 (che regola il Superbonus) fissa il tetto a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari negli edifici fino a otto unità, smaltimento e bonifica dell’impianto rimosso compresi, con detrazione in quattro quote annuali. Il limite è riferito all’intero edificio (e dunque non alla singola abitazione).

Il moltiplicatore conta però le sole unità riscaldate. Con la risposta a interpello n. 242 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha calcolato il limite di spesa per l’efficientamento energetico sulle sole unità dotate di impianto di riscaldamento, escludendo le altre. Rilevano le unità censite in Catasto all’avvio dei lavori e, secondo la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, anche le pertinenze distintamente accatastate.

Due condizioni completano il quadro. L’intervento vale come trainante solo se l’impianto finale è centralizzato, e l’art. 119, comma 8-bis.2, introdotto dall’art. 1, comma 56, della Legge n. 207/2024, riserva il Superbonus 65% sulle spese 2025 ai lavori con CILA asseverata presentata entro il 15 ottobre 2024.

Massimali Ecobonus, Bonus Ristrutturazione e Conto Termico 3.0

Fuori dal Superbonus il tetto cambia natura. L’Ecobonus dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 fissa 30.000 euro come valore massimo della detrazione, e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025 ha confermato che il comma 3-quinquies ha modificato solo le aliquote, lasciando immutati i massimali per tipologia di intervento. Il Bonus Ristrutturazione dell’art. 16-bis del TUIR lavora invece su 96.000 euro di spesa per unità immobiliare, mentre il Conto Termico 3.0 non è una detrazione ma un contributo del GSE fino al 65 per cento, richiedibile anche per le centrali termiche di edifici plurifamiliari.

Agevolazione sulla sostituzione dell’impianto Massimale e detrazione ottenibile
Superbonus 65% sulle parti comuni 20.000 euro di spesa per unità dotata di impianto, fino a 13.000 euro di detrazione in quattro quote
Ecobonus 30.000 euro di detrazione massima, cui corrispondono 60.000 euro di spesa al 50% e circa 83.300 al 36%, in dieci quote
Bonus ristrutturazione 96.000 euro di spesa per unità immobiliare, fino a 48.000 euro di detrazione al 50%, in dieci quote
Conto Termico 3.0 Contributo a fondo perduto fino al 65% della spesa ammissibile, erogato dal GSE

Il limite dell’Ecobonus grava sull’imposta e non sulla fattura, quindi la spesa coperta sale man mano che l’aliquota scende. Le aliquote applicabili e i requisiti degli apparecchi ammessi sono quelli del bonus condizionatori, i requisiti soggettivi e il coefficiente sui redditi alti quelli comuni alle detrazioni edilizie. Nessuna delle quattro misure è cumulabile con le altre sulla stessa spesa.

Regole a parte per le caldaie a gas

L’art. 1, comma 55, della Legge n. 207/2024 e la stessa Circolare n. 8/E del 2025 escludono le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per cui la detrazione per la caldaia a gas non spetta in nessun regime. Sono ammessi pompe di calore, sistemi ibridi assemblati in fabbrica, microcogeneratori, collettori solari e impianti geotermici, e in ogni caso l’intervento richiede la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Sul Superbonus un margine però esiste. La Circolare n. 23/E del 2022 ammette che la dotazione di impianto sia dimostrata con relazione tecnica quando l’impianto era funzionante o riattivabile con manutenzione anche straordinaria: se nella seconda unità esistevano canne fumarie, terminali o allacci dismessi, una dotazione preesistente documentabile riporterebbe il moltiplicatore a due e il tetto a 40.000 euro.

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