la Legge n. 207/2024 dal 1° gennaio ha escluso «gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili» (gas e gasolio) dalle spese detraibili, sia col BONUS CASA che con l’ECOBONUS. Se si effettua una “ristrutturazione dell’impianto termico” e non una sostituzione, la nuova caldaia a condensazione a gas può ancora beneficiare della detrazione fiscale, o il divieto vale anche in questo caso?
Temo che la soluzione da lei proposta non sia praticabile. L’esclusione dagli incentivi edilizi delle caldaie alimentate a combustibili fossili riguarda anche il Bonus Ristrutturazioni. Ed è stata prevista dalla Manovra dell’anno scorso in recepimento di una disposizione contenuta nella Direttiva Europea sulle Case Green, che impedisce agli Stati Membri, dal primo gennaio 2025, di prevedere incentivi fiscali per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Non c’è quindi modo di aggirare l’ostacolo intervenendo con particolari tipologie di lavori edilizi. Il comma 55 della legge di Bilancio 2025 ha escluso questa detrazione sia dall’Ecobonus sia dal Bonus Ristrutturazioni.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/2025 tuttavia chiarisce una serie di aspetti che potrebbero interessarle. L’esclusione dalla detrazione non si applica ai microgeneratori, anche se alimentati a gas, e ai generatori a biomassa. E restano agevolati anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Lo stesso documento di prassi chiarisce invece che la limitazione operata dalla manovra dello scorso anno non riguarda esclusivamente gli interventi di sostituzione, ma anche le nuove installazioni.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz