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Esonero fino a 8.000 euro per chi assume madri con tre figli, domande INPS al via

di Anna Fabi

31 Luglio 2026 10:20

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L'INPS apre le domande per l'esonero sulle assunzioni di madri con tre figli minori disoccupate, con appena 5,7 milioni di risorse per il 2026

L’INPS ha aperto lo sportello per l’esonero sulle assunzioni di madri con tre figli e le imprese che hanno già assunto una lavoratrice in queste condizioni dall’inizio dell’anno possono recuperare l’agevolazione arretrata, a patto di arrivare prima che il fondo si svuoti. La dotazione del primo anno è la più bassa dell’intera serie pluriennale prevista dalla legge di Bilancio e le domande vengono accolte finché ci sono risorse, senza graduatoria e senza riserve per chi ha assunto per primo.

In sintesi:

  • l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, entro 8.000 euro annui (art. 1, comma 210, legge n. 199/2025);
  • spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 di madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • la durata va da 12 a 24 mesi secondo il tipo di contratto (art. 1, comma 211, legge n. 199/2025);
  • la domanda si presenta con il modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni (circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026);
  • le risorse ammontano a 5,7 milioni di euro per il 2026 e 18,3 milioni nel 2027 (art. 1, comma 213, legge n. 199/2025).

Domande con modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni

La domanda di ammissione all’esonero si presenta con il modulo di istanza online ELM3, disponibile sul sito dell’INPS nella sezione Portale delle Agevolazioni. È il passaggio che permette al datore di conoscere in anticipo sia l’importo del beneficio sia la disponibilità residua delle risorse, perché l’Istituto risponde in calce allo stesso modulo autorizzando la fruizione e indicando l’importo massimo spettante per quell’assunzione.

Il modulo chiede cinque informazioni, tutte necessarie per il calcolo:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta, con la dichiarazione del suo status di priva di impiego e di madre di almeno tre figli minori di diciotto anni;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato o trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • l’eventuale percentuale di part-time;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Sui rapporti a tempo parziale la circolare INPS n. 82/2026 fissa una regola asimmetrica da tenere presente quando l’orario cambia in corso di rapporto: se la percentuale oraria aumenta, anche passando al tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato in procedura; se diminuisce, spetta al datore riparametrare l’incentivo verso il basso.

Esonero al 100% con tetto mensile di 666,66 euro

L’agevolazione azzera l’intera contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, entro un massimale di 8.000 euro annui che si traduce in 666,66 euro per ogni periodo di paga mensile. Per i rapporti instaurati e risolti nel corso dello stesso mese la soglia si riproporziona a 21,50 euro per ogni giorno di fruizione, mentre nei rapporti a tempo parziale il massimale si riduce in proporzione all’orario pattuito. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche non subisce riduzioni.

Alcune voci contributive sono escluse dal calcolo dello sgravio e continuano a essere dovute: i premi INAIL, il contributo al Fondo di Tesoreria per il TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà del decreto legislativo n. 148/2015, compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano e il Fondo del trasporto aereo, il contributo dello 0,30% destinato alla formazione continua e i vari contributi di solidarietà, dalla previdenza complementare ai settori dello spettacolo e dello sport.

Quanto vale l’agevolazione per ogni assunzione

Il tetto di 666,66 euro mensili è più alto di quello previsto per gli altri incentivi alle assunzioni in vigore nel 2026, fermi a 500 euro per il bonus giovani e per l’incentivo alla stabilizzazione, e questo cambia il profilo delle retribuzioni coperte per intero. Con un’aliquota datoriale indicativamente attorno al 29-30%, variabile per settore e contratto applicato, 666,66 euro corrispondono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 2.200-2.300 euro mensili.

Sotto quella soglia l’esonero assorbe l’intera contribuzione datoriale. Su un imponibile di 1.600 euro con aliquota al 29% i contributi si fermano attorno a 464 euro al mese, tutti coperti, per un beneficio che su ventiquattro mesi sfiora gli 11.000 euro. Su un imponibile di 2.600 euro i contributi salgono a circa 754 euro e l’azienda versa la differenza rispetto al massimale. Il valore massimo dell’agevolazione arriva a 16.000 euro su ventiquattro mesi per un’assunzione a tempo indeterminato e a 8.000 euro su un contratto a termine di dodici mesi.

Datori ammessi, contratti esclusi e trasformazioni agevolate

L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche quando non assumono la natura di imprenditore, compreso il settore agricolo, mentre non si applica alla pubblica amministrazione. Sono ammessi i rapporti a tempo determinato e indeterminato, il part-time e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono esclusi per legge il lavoro domestico e l’apprendistato, che già scontano aliquote ridotte, e l’INPS aggiunge in via interpretativa il lavoro intermittente, anche quando stipulato a tempo indeterminato, per la natura discontinua della prestazione. La trappola più insidiosa riguarda le trasformazioni: l’esonero si applica alla conversione di un rapporto a termine in rapporto stabile soltanto se quel contratto a termine era già agevolato dalla stessa misura. Chi ha assunto a gennaio senza chiedere il beneficio e conta di recuperarlo trasformando il rapporto a settembre non lo ottiene.

Requisito dei tre figli nel giorno dell’assunzione

La lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, cioè al massimo diciassette anni e trecentosessantaquattro giorni, e il possesso del requisito si cristallizza al momento dell’assunzione. Da qui discendono due conseguenze speculari, entrambe chiarite dalla circolare.

La prima riguarda chi arriva dopo: la nascita del terzo figlio successiva all’assunzione non fa sorgere il diritto, così come non lo fa sorgere il compimento del sesto mese di disoccupazione dopo la firma. La seconda riguarda chi ha già il beneficio e lo conserva: il compimento dei diciotto anni da parte di un figlio, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre non producono alcuna decadenza. Nei nuclei con più di tre figli è sufficiente che tre soddisfino il requisito anagrafico. I figli in adozione o affidamento sono equiparati a quelli naturali, compresi i periodi di pre-affido e preadozione.

Sei mesi senza impiego retribuito, con soglie di reddito

Il secondo requisito chiede che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi alla data dell’assunzione, secondo la nozione di lavoratore svantaggiato del decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. La formula non riguarda la regolarità contributiva del rapporto precedente: guarda alla durata per il lavoro subordinato e alla remunerazione per quello autonomo.

Rientra nella condizione chi negli ultimi sei mesi non ha svolto attività di lavoro subordinato di durata almeno pari a sei mesi, oppure ha lavorato in forma autonoma o parasubordinata ricavandone un reddito annuo inferiore alle soglie escluse da imposizione, pari a 5.500 euro per il lavoro autonomo e a 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il datore dichiara lo status nel modulo e l’Istituto incrocia il dato con la banca dati delle comunicazioni obbligatorie; per la verifica preventiva lo strumento usato in pratica è il modello C2 storico rilasciato dai centri per l’impiego, che ricostruisce la sequenza dei rapporti della lavoratrice.

Durata dell’esonero a dodici, diciotto o ventiquattro mesi

La durata dipende dal contratto con cui avviene l’assunzione e il conteggio parte sempre dalla data della prima assunzione agevolata, anche quando il rapporto viene poi trasformato. Le tre ipotesi previste dal comma 211 sono le seguenti:

  • dodici mesi dalla data di assunzione, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • diciotto mesi dalla data della prima assunzione, quando un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato;
  • ventiquattro mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, entro il limite complessivo dei dodici mesi. Il periodo di fruizione può essere sospeso, con differimento, soltanto durante l’assenza obbligatoria per maternità. Alle trasformazioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni effettuate entro sei mesi dalla scadenza del contratto si aggiunge poi un secondo recupero di cassa, spesso trascurato: la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% versato sul rapporto a termine, prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

Risorse 2026 per sole 700 assunzioni

Il comma 213 stanzia 5,7 milioni di euro per il 2026, contro 18,3 milioni per il 2027, 24,7 milioni per il 2028 e importi in crescita fino ai 28,9 milioni annui a regime dal 2035. La dotazione del primo anno vale quindi meno di un terzo di quella del secondo, e su di essa gravano anche gli arretrati di tutte le assunzioni effettuate da gennaio.

Rapportando il plafond al massimale individuale, l’ordine di grandezza dei rapporti finanziabili nel 2026 a copertura piena si colloca attorno alle settecento unità, un numero che sale considerando le assunzioni avvenute in corso d’anno e le retribuzioni sotto la soglia del tetto: è una stima redazionale, perché l’INPS non pubblica il numero di posizioni finanziabili. Il meccanismo di chiusura è comunque esplicito, perché l’Istituto monitora la spesa e, quando il limite viene raggiunto anche solo in via prospettica, smette di accogliere le ulteriori comunicazioni di accesso. Chi ha un’assunzione già perfezionata ha interesse a presentare l’istanza senza attendere la scadenza del primo conguaglio utile.

Misure per madri lavoratrici, quali si sommano

Nella comunicazione pubblica le agevolazioni per le madri finiscono sistematicamente confuse, e la distinzione ha effetti pratici perché due di esse si cumulano e una no. Il nuovo esonero incide sui contributi a carico del datore, l’esonero IVS della legge di Bilancio 2024 incide su quelli a carico della lavoratrice, il bonus mamme non è uno sgravio contributivo ma un contributo erogato dall’INPS su domanda.

Misura A chi spetta e su cosa incide
Esonero per l’assunzione di madri con tre figli (art. 1, commi 210-213, legge n. 199/2025) al datore privato che assume dal 1° gennaio 2026 una madre di tre figli minori disoccupata da sei mesi; azzera i contributi datoriali entro 8.000 euro annui, da dodici a ventiquattro mesi
Esonero IVS per le lavoratrici madri (art. 1, comma 180, legge n. 213/2023) alla lavoratrice madre di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato; azzera la quota IVS a suo carico fino al 31 dicembre 2026 e si somma all’esonero datoriale sulla stessa lavoratrice
Bonus mamme alla lavoratrice con almeno due figli entro un limite di reddito; contributo erogato dall’INPS su domanda, senza effetti sulla contribuzione dovuta dall’azienda

L’esonero non è cumulabile con altri sgravi sulla contribuzione datoriale: escono in parallelo l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego da ventiquattro mesi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, la Decontribuzione Sud, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, quello per i beneficiari di NASpI, le riduzioni contributive dell’edilizia e quelle per i datori agricoli dei territori montani e delle zone svantaggiate. La misura non si applica neppure alle lavoratrici occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati, soggette a contribuzione su retribuzioni convenzionali.

Tre benefici si sommano senza riduzioni, perché agiscono su piani diversi:

  • la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, prorogata fino al 2027, che opera sul piano fiscale;
  • l’agevolazione dell’1% riconosciuta alle imprese con la certificazione della parità di genere, che incide sul monte contributivo aziendale e non sulla singola lavoratrice;
  • l’esonero IVS a carico della dipendente. L’INPS esclude infine che la misura costituisca aiuto di Stato, perché rivolta alla generalità dei datori privati in ogni settore e area del Paese, e quindi non ne subordina l’efficacia ad alcuna autorizzazione europea.

DURC, diritti di precedenza e comunicazioni tardive

Il diritto all’esonero passa per le condizioni generali di spettanza degli incentivi, che valgono qui come per tutte le agevolazioni all’occupazione. La prima è la regolarità contributiva certificata dal DURC, insieme all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza e al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Una regolarizzazione successiva salva il beneficio, mentre per le violazioni amministrative non sanabili il recupero è comunque contenuto entro il doppio dell’importo sanzionatorio verbalizzato.

La seconda serie di condizioni deriva dai principi generali dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. L’esonero non spetta quando l’assunzione attua un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, quando viola un diritto di precedenza alla riassunzione, quando in azienda sono in atto sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione, oppure quando la lavoratrice è stata licenziata nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento. Un dettaglio da presidiare in fase di adempimento riguarda i tempi: l’invio tardivo della comunicazione obbligatoria fa perdere la quota di incentivo relativa al periodo compreso fra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione.

Codici UniEmens e finestre di recupero arretrati

La fruizione avviene in conguaglio nelle denunce contributive a partire dal flusso di competenza agosto 2026, con codici diversi secondo la gestione previdenziale. Il vincolo da segnare in agenda riguarda gli arretrati maturati da gennaio a luglio 2026, che si possono esporre solo nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 2026, mentre per i datori agricoli la finestra si stringe alla sola competenza di ottobre 2026, trasmessa nel quarto periodo dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027.

Gestione Codici e finestre di esposizione
Datori privati, posizione contributiva ordinaria causale ELM3, con il motivo di utilizzo ripetuto tre volte per i codici fiscali di tre figli; conguagli riportati con i codici L633 per la competenza corrente e L634 per gli arretrati, esponibili nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 2026
Datori agricoli codice retribuzione Y con codice agevolazione LA per la competenza corrente e LB per gli arretrati; il codice LB si usa soltanto nella competenza di ottobre 2026 trasmessa dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027
Lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica recupero sgravi con il codice 73, indicando anno e mese di riferimento; i codici fiscali dei tre figli si riportano nell’elemento V1 del periodo precedente, causale 7 e motivo di utilizzo 5, con data dell’atto pari a quella della circolare e identificativo 5; arretrati ammessi nelle sole competenze di agosto, settembre e ottobre 2026

Per i datori agricoli il controllo in trasmissione verifica la coerenza fra i codici indicati e le autorizzazioni rilasciate, consultabili nel Cassetto previdenziale del contribuente alle sezioni sui codici di autorizzazione e sui lavoratori agevolati. I datori che hanno diritto al beneficio ma hanno nel frattempo sospeso o cessato l’attività recuperano l’importo spettante attraverso la procedura di regolarizzazione. Anche dopo l’autorizzazione l’Istituto continua a effettuare i controlli sull’effettiva sussistenza dei presupposti di legge.