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L’INPS estende lo sconto sui contributi agricoli

di Barbara Weisz

29 Luglio 2026 08:56

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Il messaggio 2370/2026 limita la perdita della riduzione del 75% e del 68% alle irregolarità sull'assunzione, con recupero circoscritto ai lavoratori coinvolti

Le imprese agricole che occupano lavoratori in territori montani o in zone svantaggiate versano contributi abbattuti del 75% o del 68%, a condizione di rispettare le norme sul collocamento. Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026 l’INPS ha definito quali irregolarità fanno venire meno quella condizione, adottando una lettura stretta che circoscrive il rischio alla fase di assunzione e lascia fuori la gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

I punti principali del chiarimento INPS sono i seguenti:

  • la riduzione vale il 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati e il 68% nelle altre zone agricole svantaggiate, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  • l’articolo 9, comma 5-bis, della stessa legge esclude il beneficio per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento;
  • il messaggio INPS n. 2370 del 15 luglio 2026 limita quella nozione alla fase di accesso al rapporto di lavoro;
  • il recupero colpisce i singoli lavoratori irregolari e i relativi periodi, con sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riduzione contributiva per le aziende agricole

La riduzione contributiva abbatte del 75% i premi e i contributi a carico del datore di lavoro agricolo nei territori montani particolarmente svantaggiati e del 68% nelle altre zone agricole svantaggiate, secondo l’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le misure sono confermate senza variazioni per il 2026 dalla circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026, che ha fissato anche le aliquote contributive agricole per operai a tempo determinato e indeterminato.

Il regime si estende alle cooperative agricole e ai loro consorzi anche quando non operano in zone svantaggiate, in misura proporzionale al prodotto coltivato o allevato dai soci in quei territori e poi conferito, per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. I soggetti beneficiari sono quindi due: chi opera nella zona agevolata e la cooperativa che riceve il conferimento.

Il requisito preliminare riguarda la provenienza del prodotto, come sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 14 aprile 2019 e definito in linea con il messaggio INPS n. 1666 del 14 aprile 2022, che fa prevalere l’analisi sostanziale dell’attività svolta sulla classificazione formale dell’azienda.

Le norme sul collocamento secondo l’INPS

Rilevano le disposizioni che governano la fase genetica del rapporto di lavoro, cioè l’incontro fra domanda e offerta e l’instaurazione formale del contratto. L’articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988, sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento, senza definirne il contenuto: il messaggio n. 2370/2026 colma quella lacuna.

L’Istituto legge il rinvio in senso stretto, escludendo un richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica. Le norme sul collocamento sono quelle che stabiliscono chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione e con quali precondizioni soggettive, come il titolo di soggiorno o l’idoneità al collocamento mirato.

Gli inadempimenti successivi all’instaurazione seguono un binario autonomo. Gestione documentale interna, libro unico del lavoro, orario, salute e sicurezza, tracciabilità della retribuzione e modalità di esecuzione della prestazione rimangono soggetti ai rispettivi regimi sanzionatori, senza riflessi sulla misura della contribuzione dovuta.

Comunicazioni e collocamento mirato nelle aziende agricole

Il primo blocco di obblighi riguarda le comunicazioni telematiche obbligatorie da trasmettere ai servizi competenti del Ministero del Lavoro nei termini dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

Gli adempimenti in questione sono i seguenti:

  • l’assunzione, da comunicare prima dell’instaurazione del rapporto con il modello UNILAV, con il modello UNISOMM per la somministrazione o con il modello UNILAV-Cong per le assunzioni congiunte in agricoltura;
  • la trasformazione del rapporto, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata;
  • la proroga del rapporto a tempo determinato.

Il secondo blocco riguarda il collocamento mirato. I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili secondo l’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette prevista dagli articoli 3 e 18, trasmettere il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell’articolo 9, comma 6, e osservare gli obblighi connessi alle convenzioni degli articoli 11 e 12 della stessa legge.

Lavoratori stranieri, somministrazione e appalto illecito

L’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi deve seguire le procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Integra violazione delle norme sul collocamento l’occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, oppure con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.

Sul fronte della somministrazione di lavoro, l’azienda agricola utilizzatrice deve osservare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e il divieto di ricorrere a manodopera fornita da soggetti non autorizzati previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rilevano allo stesso modo il divieto di somministrazione fraudolenta dell’articolo 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 e il divieto di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera, perché incidono sulla regolare instaurazione del rapporto e sull’imputazione al reale utilizzatore.

Caporalato e perdita dello sconto contributivo

Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura punito dall’articolo 603-bis del codice penale, nel quadro della legge 29 ottobre 2016, n. 199, produce la decadenza in due ipotesi che l’INPS distingue per fondamento giuridico e che possono anche coesistere.

Nella prima ipotesi la condotta investe la fase genetica del rapporto: reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita ai sensi del comma primo, n. 1, con ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati. Qui si ha una violazione delle norme sul collocamento in senso proprio e la riduzione contributiva non spetta ai sensi del comma 5-bis.

Nella seconda ipotesi lo sfruttamento è posto in essere dal datore verso lavoratori regolarmente assunti, secondo il comma primo, n. 2. La decadenza discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto legittimamente costituito e opera solo sulla retribuzione effettivamente dovuta, quindi un rapporto che diventa veicolo di un delitto contro la persona non può fondare alcun trattamento contributivo di favore. In entrambi i casi la non spettanza presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi nelle competenti sedi.

Contratti collettivi, minimali e sicurezza

Le irregolarità nella gestione del rapporto lasciano intatta la riduzione. L’INPS precisa che la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e il mancato rispetto dei minimali contributivi non incidono sul regime, perché il comma 5-bis non menziona la contrattazione collettiva come condizione legittimante autonoma.

La tabella riepiloga l’effetto delle irregolarità più frequenti in azienda agricola secondo le indicazioni del messaggio n. 2370/2026.

Irregolarità accertata Effetto sulla riduzione contributiva
Omessa o tardiva comunicazione di assunzione, trasformazione o proroga Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Mancato rispetto della quota di riserva o del prospetto informativo Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Impiego di cittadino di Paese terzo senza permesso valido Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati o appalto illecito Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita Perdita del beneficio come violazione delle norme sul collocamento
Sfruttamento di lavoratori regolarmente assunti Perdita del beneficio per fondamento autonomo
Retribuzione difforme dal contratto collettivo comparativamente più rappresentativo Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie
Mancato rispetto dei minimali contributivi Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie
Violazioni su orario di lavoro, salute e sicurezza, libro unico Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie

Recupero dei contributi sui singoli lavoratori

La perdita del beneficio non travolge l’intera azienda. La riduzione non spetta limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e per i soli periodi di competenza interessati, con assoggettamento della retribuzione imponibile all’aliquota piena, recupero delle somme indebitamente fruite e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’ordine di grandezza si ricava dalle aliquote 2026. Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota complessiva è del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore: la quota previdenziale a carico del datore vale quindi il 21,66% dell’imponibile, senza considerare la contribuzione INAIL. Su un operaio con imponibile trimestrale di 4.000 euro in un territorio montano particolarmente svantaggiato il calcolo del recupero si articola così:

  • la contribuzione datoriale piena ammonta a 866,40 euro;
  • con la riduzione del 75% l’azienda ne versa 216,60;
  • l’accertamento di una violazione sull’assunzione fa emergere un debito di 649,80 euro per quel solo lavoratore e per quel solo trimestre, al netto delle sanzioni civili.

Nelle altre zone agricole svantaggiate, dove la riduzione è del 68%, la contribuzione agevolata sullo stesso imponibile ammonta a 277,25 euro e il recupero contributivo si ferma a 589,15 euro. Su una squadra stagionale di dieci braccianti irregolari in zona montana lo stesso meccanismo porta il debito trimestrale sopra i 6.400 euro.

DURC e regolarità contributiva svincolati dal regime

La fruizione del regime non è subordinata ai requisiti dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quindi il DURC non condiziona l’accesso allo sconto. L’esclusione discende dalla natura di sotto-contribuzione della misura, già affermata dalla circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025, che sul punto ha superato in parte il paragrafo 2 della circolare n. 119/1997.

Fuori dalla condizione di spettanza rimangono così la regolarità contributiva attestata dal documento unico, l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. L’unica condizione di accesso è il rispetto delle norme sul collocamento definite dal messaggio n. 2370/2026.