Il Senato ha approvato con modifiche la nuova legge elettorale, il ddl a prima firma Galeazzo Bignami, che torna alla Camera per la terza lettura. Palazzo Madama ha reintrodotto le preferenze accanto al capolista scelto dai partiti, ha eliminato la norma che toglieva dal totale delle coalizioni i voti delle liste minori e ha reso più onerosa la raccolta delle firme per i partiti privi di un gruppo o di una componente in Parlamento.
Il testo conferma il premio di maggioranza, l’obbligo di indicare il candidato premier, il voto dei fuori sede, esteso ai caregiver familiari, e la riduzione delle ripartizioni per gli italiani all’estero. Per partiti ed elettori le novità riguardano la scheda, il calcolo delle alleanze e i requisiti per presentarsi alle prossime elezioni politiche.
Sul calendario di approvazione definitiva incide la Manovra 2027: quest’anno l’esame dovrebbe cominciare da Montecitorio e la maggioranza punta a chiudere la legge elettorale prima dell’avvio della sessione di bilancio, ma le opposizioni hanno annunciato ricorsi per portare la legge davanti alla Corte costituzionale dopo l’approvazione.
In sintesi:
- il Senato ha approvato l’A.S. 1971 il 15 settembre 2026 con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti, e la Camera ha calendarizzato l’esame in Aula dal 28 settembre;
- il premio di governabilità attribuisce 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione più votata in entrambe le Camere con almeno il 42% dei voti validi in ciascuna, fino a un massimo di 220 deputati e 113 senatori esclusa la circoscrizione Estero (art. 1, comma 4, DPR n. 361/1957 e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 533/1993 nel testo del Senato);
- ogni lista presenta sette candidati per collegio plurinominale e l’elettore può votarne fino a tre, escluso il capolista, con il vincolo di scegliere candidati di sesso diverso (art. 18-bis, comma 3, e art. 4, comma 2, DPR n. 361/1957);
- i partiti senza gruppo o componente parlamentare devono raccogliere da 6.000 a 7.000 firme in ogni collegio plurinominale, contro le 1.500-2.000 della disciplina in vigore (art. 18-bis, comma 1, DPR n. 361/1957);
- il voto fuori sede richiede un domicilio temporaneo in un’altra regione da almeno nove mesi per studio o lavoro, oppure un periodo di tre mesi per cure mediche o per assistere un familiare in cura, secondo il testo approvato dal Senato.
- Preferenze e capolista bloccato sulla scheda elettorale
- Premio di maggioranza e tetto ai seggi della coalizione vincente
- Soglie di sbarramento e voti liste minori
- Raccolta firme per presentare le liste e partiti esentati
- Candidato premier indicato al deposito del simbolo
- Voto fuori sede per studio, lavoro, cure e caregiver
- Italiani all’estero: ripartizioni per Camera e Senato
- Tempi di approvazione della riforma elettorale
Preferenze e capolista bloccato sulla scheda elettorale
Con il testo del Senato l’elettore trova accanto a ogni simbolo il capolista bloccato, scelto dal partito e proclamato per primo se la lista ottiene seggi nel collegio, seguito da sei candidati tra i quali può esprimere le preferenze tracciando un segno nel quadrato accanto al nome. I seggi successivi vanno ai candidati nell’ordine dei voti personali ricevuti e, a parità di voti, prevale la posizione in lista, come stabilisce il nuovo art. 77, comma 1, lettera d), del DPR 30 marzo 1957, n. 361.
Chi esprime più di una preferenza deve indicare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza scelta nell’ordine di lista si annullano. La formula riprende quella dell’art. 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 per le elezioni europee, che la scheda del Servizio Studi della Camera sulla rappresentanza di genere applica così: con due preferenze allo stesso sesso decade la seconda, con tre preferenze tutte allo stesso sesso decadono la seconda e la terza. In chiaro, tre preferenze sono valide se almeno una riguarda un candidato di sesso diverso dagli altri due.
I candidati, capolista compreso, vanno collocati in ordine alternato di genere a pena di inammissibilità della lista, e nessuno può candidarsi in più di cinque collegi plurinominali. Cade invece il limite del Rosatellum che vietava a ciascun genere di superare il 60% dei capilista a livello nazionale: il testo del Senato applica quella soglia ai soli candidati delle liste presentate per il premio. Un segno sul nome del capolista vale come voto alla lista, e una preferenza valida senza altri segni sulla scheda vale anche come voto al partito (art. 59-bis, commi 3-bis e 3-quater).
Alle politiche il voto di preferenza non si usa dal 1992, e il suo ritorno è stato l’aspetto più conteso dell’iter: alla Camera l’emendamento era stato respinto il 14 luglio con 188 voti contrari e 187 favorevoli, mentre al Senato la maggioranza ha approvato la versione con capilista bloccati e ha respinto la proposta delle opposizioni sulle preferenze senza capolista garantito. Secondo una simulazione di Youtrend citata dal Fatto Quotidiano, gli eletti con le preferenze sarebbero circa il 43% dei parlamentari: nei collegi in cui una lista conquista un solo seggio passa soltanto il capolista.
Premio di maggioranza e tetto ai seggi della coalizione vincente
Il premio di maggioranza, che il testo chiama premio di governabilità, assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla stessa lista o coalizione se questa ottiene il maggior numero di voti validi in entrambe le assemblee e almeno il 42% in ciascuna. Per accertare che si tratti della medesima forza politica, i partiti dichiarano al deposito del contrassegno il collegamento tra le liste presentate per la Camera e quelle per il Senato (art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 361/1957). Se una delle condizioni manca, tutti i seggi si ripartiscono con il metodo proporzionale, e lo stesso vale quando si vota per rinnovare una sola Camera. La maggioranza ha ribattezzato il sistema Stabilicum, le opposizioni Melonellum.
Il premio ha un tetto: la lista o la coalizione vincente non può superare 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200, cioè il 55% e il 56,5% delle due assemblee, esclusi gli eletti nella circoscrizione Estero, che possono quindi portare la maggioranza oltre quelle quote. Quando alla Camera il riparto proporzionale sommato al premio supera il limite, l’Ufficio centrale nazionale ricalcola la distribuzione: alla coalizione vincente vanno 150 seggi proporzionali, meno quelli conquistati in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e alle altre forze i seggi residui (art. 83, comma 1-ter).
I seggi del premio vanno a liste circoscrizionali presentate apposta, separate da quelle dei collegi: i loro nomi compaiono sulla scheda in un riquadro sotto i simboli e sono gli stessi per tutti i partiti della coalizione. Ogni candidato di queste liste deve correre anche in un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, da capolista o in una posizione successiva purché anche i candidati che lo precedono figurino nei listini del premio (art. 19, comma 4). Il segno tracciato solo sul riquadro del listino vale come voto alla lista e, nelle coalizioni, si divide tra i partiti in proporzione ai voti di ciascuno nel collegio.
Soglie di sbarramento e voti liste minori
Le soglie di sbarramento sono quelle della legge vigente: accedono al riparto dei seggi le coalizioni con almeno il 10% dei voti validi nazionali e le liste singole con almeno il 3%. Nelle coalizioni ottengono seggi le liste sopra quella soglia, le liste delle minoranze linguistiche riconosciute con almeno il 20% nella propria regione e, per ciascuna coalizione, la lista più votata tra quelle sotto soglia (art. 83, comma 1, lettera e), DPR n. 361/1957).
La modifica del Senato riguarda il conteggio. Il testo licenziato dalla Camera a luglio escludeva dal totale della coalizione i voti delle liste sotto soglia, salvo la migliore; il Senato ha soppresso quella previsione (art. 83, comma 1, lettera c), terzo periodo) e la cifra elettorale della coalizione comprende ora i voti di tutte le liste collegate, anche di quelle che non eleggono nessuno. Quei voti contano per raggiungere la soglia del premio e per il riparto dei seggi tra le coalizioni.
L’esempio di calcolo applica le due versioni agli stessi risultati della Camera. Una coalizione di cinque liste ottiene il 22%, il 9%, l’8%, il 2,5% e l’1,5% dei voti validi, le altre coalizioni e liste ammesse al riparto sommano il 52% e al Senato si ipotizza lo stesso esito. La stima usa i 314 seggi proporzionali assegnati fuori da Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige quando scatta il premio e i 384 complessivi, cioè gli stessi 314 più i seggi del premio, quando il premio non scatta, senza calcolare resti e arrotondamenti.
| Legge elettorale | Testo approvato in Senato |
|---|---|
| Voti validi della coalizione | 43%, con tutte e cinque le liste |
| Premio di governabilità | scatta |
| Seggi proporzionali stimati | circa 142 su 314 |
| Seggi totali stimati | circa 212 con il premio, il 53% della Camera |
| Lista all’1,5% | voti nel totale, nessun eletto |
Con gli stessi voti la coalizione sale da circa 170 deputati, sotto la maggioranza assoluta di 201, a circa 212, e l’intera differenza dipende dai voti della lista più piccola. La nuova regola spinge quindi i partiti maggiori a includere nelle alleanze anche liste senza possibilità di eleggere, perché ogni voto raccolto avvicina la soglia del premio.
Raccolta firme per presentare le liste e partiti esentati
Il Senato ha alzato la soglia della raccolta firme: i partiti che non hanno un gruppo parlamentare o una componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere alla data del decreto di indizione dei comizi devono presentare tra 6.000 e 7.000 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, quattro volte il minimo attuale. Chi ha un gruppo o una componente a quella data si ferma alla soglia vigente di 1.500-2.000 firme; per le prime elezioni dopo la riforma il requisito deve sussistere all’entrata in vigore della legge (art. 18-bis, comma 1, DPR n. 361/1957 e art. 1, comma 9, del ddl).
Nessuna firma serve ai partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera, mentre la norma in vigore richiede un gruppo in entrambe fin dall’inizio della legislatura (art. 18-bis, comma 2); per le prime elezioni successive alla riforma il gruppo deve esistere al 31 dicembre 2025 (art. 5 del ddl). Secondo le stime riportate da Adnkronos, un nuovo partito che volesse presentarsi in tutti i collegi di Camera e Senato dovrebbe raccogliere circa 450mila firme; le stesse ricostruzioni collocano Azione, AVS e Noi Moderati tra gli esentati e +Europa e Futuro Nazionale tra i partiti tenuti alla soglia ridotta.
Ogni lista deve inoltre presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni della Camera, con un’eccezione per le minoranze linguistiche presenti in una sola regione ad autonomia speciale, mentre per il Senato il testo ammette liste presentate anche in una sola regione. In caso di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni le firme richieste si dimezzano, come già prevede l’art. 18-bis.
Candidato premier indicato al deposito del simbolo
Al deposito del contrassegno ogni partito o coalizione dichiara nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio: le liste collegate indicano obbligatoriamente lo stesso nome, con una dichiarazione sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti alleati (art. 14-bis, comma 3, DPR n. 361/1957). Le liste dei partiti che omettono l’indicazione non sono ammesse, per effetto della modifica all’art. 22, primo comma, numero 1-ter).
Sulla scheda elettorale compaiono simboli e candidati, senza il nome del candidato premier. La norma fa salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione e il divieto di vincolo di mandato dell’art. 67: la nomina del Presidente del Consiglio è una scelta del Quirinale anche dopo la riforma.
Le opposizioni leggono l’obbligo come un anticipo della riforma costituzionale sul premierato, che segue un iter separato perché modifica la Costituzione. La legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del premier.
Voto fuori sede per studio, lavoro, cure e caregiver
La riforma rende stabile il voto fuori sede per politiche, europee e referendum: chi è domiciliato temporaneamente in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi, può votare nel Comune in cui vive iscrivendosi a un elenco tenuto dall’ufficio elettorale comunale. La domanda va presentata entro il 31 dicembre e vale per le consultazioni dell’anno successivo; chi matura i requisiti dopo quella data ha trenta giorni per iscriversi, e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Per chi riceve cure mediche o terapie in un’altra regione basta un periodo di tre mesi che comprenda la data delle elezioni, con domanda entro il quarantacinquesimo giorno precedente. Il Senato ha esteso questa possibilità ai caregiver familiari che assistono per lo stesso periodo una persona in cura presso una struttura di un’altra regione e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in terapia lontano da casa.
Per le imprese la novità riguarda la gestione delle assenze intorno al voto: i dipendenti domiciliati per lavoro in un’altra regione possono votare nel Comune di domicilio senza chiedere ferie o permessi per rientrare. Il permesso elettorale retribuito dell’art. 119 del DPR n. 361/1957 spetta infatti a chi svolge funzioni ai seggi, come presidenti, scrutatori, segretari e rappresentanti di lista; il semplice elettore che viaggia per votare ne è escluso.
Italiani all’estero: ripartizioni per Camera e Senato
La circoscrizione Estero elegge 8 deputati e 4 senatori su ripartizioni geografiche ridotte: per la Camera diventano due, l’Europa e un’area unica che comprende Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide, mentre il Senato si elegge in un’unica ripartizione (art. 6 del ddl, che modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459). La disciplina vigente prevede quattro ripartizioni, ciascuna delle quali elegge almeno un deputato e un senatore.
Tempi di approvazione della riforma elettorale
La Camera esamina il testo in Aula dal 28 settembre e, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del proprio Regolamento, vota soltanto le parti modificate dal Senato, senza rimettere in votazione gli articoli non toccati. Se Montecitorio approva senza cambiamenti, la riforma elettorale è definitiva e va alla promulgazione del Presidente della Repubblica; ogni nuova modifica la rimanderebbe a Palazzo Madama.
Il voto che a luglio aveva fatto cadere le preferenze si era svolto a scrutinio segreto, che l’art. 49, comma 1, del Regolamento di Montecitorio consente sulle leggi elettorali. Al Senato l’art. 113, comma 4, del Regolamento limita il voto segreto alle deliberazioni sui rapporti civili ed etico-sociali elencati dalla Costituzione e alle modifiche regolamentari, e la maggioranza ha approvato le modifiche con voto palese. Per la terza lettura il Governo valuta la questione di fiducia, secondo il Fatto Quotidiano: alla Camera la fiducia si vota per appello nominale (art. 116, comma 3, del Regolamento), mentre il voto finale sul provvedimento si svolge a parte e sulle leggi elettorali può avvenire a scrutinio segreto, come nel 2015 per l’Italicum.
Testo e iter sono consultabili nella scheda dell’A.S. 1971 sul sito del Senato.