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Composizione negoziata, via libera alla falcidia IVA con doppia attestazione

di Anna Fabi

23 Luglio 2026 12:04

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La Circolare 5/E ammette il pagamento parziale dell’IVA, impone due relazioni firmate da professionisti diversi e chiarisce tempi e decadenza.

Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto uno dei dubbi più complessi della transazione fiscale nella composizione negoziata: l’IVA può essere pagata in misura parziale purché un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un risultato migliore dalla liquidazione giudiziale. Il chiarimento completa gli strumenti per la crisi d’impresa con una procedura che richiede due relazioni separate, l’istruttoria dell’Ufficio competente e l’autorizzazione del giudice.

L’IVA può essere ridotta nell’accordo con il Fisco

Il pagamento parziale dell’IVA è ammesso nell’accordo transattivo previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019. L’Agenzia applica alla composizione negoziata il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti.

La riduzione è sostenibile quando una valutazione indipendente dimostra che il credito IVA riceve il miglior trattamento possibile rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale. Ai fini dell’accordo previsto dal Codice della crisi, l’IVA non è considerata uno dei tributi esclusi in quanto risorse proprie dell’Unione europea.

La proposta può combinare decurtazione e dilazione. La Circolare richiama il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, aggiornato dal decreto ministeriale 23 aprile 2026, che ammette espressamente il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi.

I debiti fiscali ammessi nella proposta

L’accordo può comprendere i debiti tributari sorti fino alla data di presentazione della proposta, inclusi quelli non ancora iscritti a ruolo, i ruoli vistati e non affidati all’agente della riscossione e le somme già inserite in un piano di rateazione.

In presenza di una dilazione già attiva, le rate originarie continuano a essere dovute fino alla data di efficacia del nuovo accordo. La precedente rateazione cessa secondo quanto stabilito dalle parti; qualora l’intesa non sia sottoscritta o il giudice neghi l’autorizzazione, il vecchio piano prosegue purché non sia maturata la decadenza.

La proposta può riguardare:

  • le imposte erariali amministrate dall’Agenzia delle Entrate;
  • le sanzioni e gli interessi collegati ai debiti fiscali interessati;
  • le somme affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • i debiti oggetto di una rateazione ancora efficace.

Attestazioni indipendenti

La proposta fiscale deve essere accompagnata da due relazioni con funzioni differenti, entrambe necessarie per consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare l’attendibilità dei dati e il risultato offerto. La documentazione professionale comprende:

  • la relazione del professionista indipendente, che attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
  • la relazione del revisore legale, che attesta la completezza e la veridicità dei dati aziendali.

Le firme devono appartenere a due soggetti distinti, anche quando il revisore possiede tutti i requisiti richiesti al professionista indipendente. La separazione tutela imparzialità e autonomia delle due valutazioni.

L’articolo 23, comma 2-bis, non impone formalmente una specifica attestazione sulla fattibilità del piano. La proposta acquista tuttavia attendibilità soltanto se inserita in un piano di risanamento costruito con test e lista di controllo aggiornati, accompagnato da proiezioni capaci di dimostrare la sostenibilità dei pagamenti promessi.

Ufficio competente, certificazione e firma

La proposta deve essere presentata all’Ufficio individuato sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore alla data del deposito. In caso di variazione del domicilio, trovano applicazione gli effetti temporali previsti dall’articolo 58, comma 5, del DPR n. 600/1973.

L’Ufficio predispone la certificazione del debito entro il termine ordinatorio di 30 giorni, includendo le somme non iscritte a ruolo e quelle contenute in ruoli vistati e non ancora affidati alla riscossione.

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo è firmato dal Direttore dell’Ufficio competente dopo il parere conforme della Direzione regionale. L’articolo 23, comma 2-bis, non richiama la soglia che trasferisce alcune transazioni di maggiore importo alla struttura centrale.

Procedura, documenti e scadenze

La procedura completa può essere ricostruita attraverso le seguenti fasi:

Fase Soggetto Termine Effetto o rischio
presentazione della proposta imprenditore con congruo anticipo sulla chiusura delle trattative un deposito tardivo può impedire il completamento dell’istruttoria
certificazione del debito Ufficio fiscale 30 giorni in via ordinatoria ricostruzione delle somme incluse nell’accordo
valutazione e confronto Ufficio, debitore ed esperto nel periodo delle trattative verifica delle attestazioni e della sostenibilità del piano
firma dell’accordo debitore e Direttore dell’Ufficio dopo il parere conforme regionale definizione del pagamento parziale o dilazionato
deposito in tribunale parti dell’accordo anche dopo la scadenza dell’incarico dell’esperto efficacia dal deposito ed esecuzione subordinata al decreto del giudice

L’incarico dell’esperto dura ordinariamente 180 giorni e può proseguire per altri 180 giorni nei casi previsti dall’articolo 17, comma 7, del Codice. Una proposta presentata a ridosso della scadenza può essere considerata incompatibile con correttezza, buona fede e reciproco affidamento.

Rate fino a 120 mesi e interessi ridotti

Il piano fino a 120 rate mensili è una misura premiale autonoma rispetto all’accordo transattivo. L’articolo 25-bis del Codice consente la dilazione delle imposte sul reddito, delle ritenute, dell’IRAP e dell’IVA non ancora iscritte a ruolo quando la composizione si conclude con il contratto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), oppure con l’accordo previsto dalla lettera c).

In presenza di una temporanea difficoltà attestata anche dall’esperto, l’Agenzia concede fino a 72 rate mensili. L’estensione fino a 120 rate richiede una grave difficoltà adeguatamente documentata e una valutazione favorevole dell’Ufficio sulla sostenibilità della dilazione.

Il mancato pagamento di anche una sola rata determina la decadenza automatica. La stessa conseguenza deriva dall’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, dall’accertamento dell’insolvenza o dal successivo deposito di una domanda giudiziale prevista dall’articolo 40 del Codice.

Risoluzione automatica dell’accordo fiscale

L’accordo transattivo si risolve di diritto quando viene aperta la liquidazione giudiziale o controllata, viene accertato lo stato di insolvenza oppure i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze concordate.

Il termine di 60 giorni costituisce quindi l’ultima soglia di salvaguardia dell’intesa. Superato tale limite, il trattamento fiscale concordato perde efficacia senza necessità di una nuova dichiarazione negoziale delle parti.