Il dipendente caregiver che assiste un familiare con disabilità può rifiutare il lavoro notturno anche quando l’assistito non ha il riconoscimento di handicap grave. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. n. 20229 del 16 giugno 2026), respingendo il ricorso di un’azienda che negava l’esonero dai turni notturni a un tecnico ferroviario convivente con la moglie disabile, e chiudendo la prassi aziendale che da anni subordinava il diritto alla certificazione di gravità.
In sintesi
- l’esonero è previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003 e dall’articolo 53, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001;
- la disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge n. 104/1992 è sufficiente, senza la connotazione di gravità del comma 3;
- il dissenso va espresso in forma scritta e comunicato almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione notturna;
- il datore che adibisce comunque il dipendente al turno di notte rischia l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 516 a 2.582 euro, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003;
- l’orientamento contrasta con il Consiglio di Stato (sent. n. 8798 del 27 ottobre 2022), che pretende la gravità per il personale di polizia.
Turni notturni rifiutabili senza handicap grave
Il caregiver lavoratore può opporsi al turno di notte per il solo fatto di avere a proprio carico una persona con disabilità riconosciuta dalla Legge n. 104/1992, quale che sia il grado della minorazione. La Cassazione valorizza il dato letterale dell’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003, che parla di soggetto disabile e nulla dice sulla gravità: dove il legislatore ha voluto condizionare un beneficio all’handicap grave lo ha scritto, e nella disciplina dell’orario notturno quel limite manca. L’espressione a proprio carico descrive una relazione di assistenza e responsabilità, non un livello clinico.
I benefici della Legge 104 che richiedono l’handicap grave
La gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 governa la maggior parte delle agevolazioni per chi assiste, e l’esonero dal notturno è l’eccezione che si muove su un requisito più basso. In tabella il quadro delle agevolazioni Legge 104 per i caregiver.
| Beneficio del caregiver | Serve l’handicap grave |
|---|---|
| Permessi mensili retribuiti (art. 33, Legge n. 104/1992) | Sì |
| Congedo straordinario biennale (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) | Sì |
| Scelta della sede e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, Legge n. 104/1992) | Sì |
| APE sociale per caregiver conviventi | Sì |
| Esonero dal lavoro notturno (art. 11, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 66/2003) | No |
Dissenso scritto al lavoro notturno e termine di 24 ore
L’esonero opera come diritto potestativo del lavoratore, quindi nessuna autorizzazione aziendale è necessaria e il datore non ha margini di valutazione sull’opportunità della richiesta. Le regole di esercizio sono queste:
- il dissenso si esprime in forma scritta e si comunica al datore di lavoro almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione notturna programmata;
- nessuna commissione medica deve certificare la gravità, perché è sufficiente il verbale di disabilità del familiare assistito;
- la volontà espressa copre tutto il periodo in cui persiste la situazione di assistenza e non va rinnovata per ogni singolo turno, salvo accordi organizzativi diversi;
- l’assegnazione al turno di notte dopo il dissenso espone il datore a responsabilità penale.
Sanzione penale per il datore che impone il turno notturno
La sanzione è quella dell’articolo 18-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 516 a 2.582 euro. Le due pene sono alternative e non cumulative, ed è la stessa risposta sanzionatoria prevista per l’impiego notturno delle lavoratrici nel periodo di tutela della maternità. Il presupposto della contravvenzione è duplice: il dissenso ritualmente comunicato e l’adibizione al turno nonostante quel dissenso.
Il contrasto con il Consiglio di Stato e i dipendenti pubblici
Per il settore privato l’orientamento è ormai stabile: l’ordinanza n. 20229/2026 consolida quanto già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12649/2023 e chiude la difesa aziendale fondata sull’interpretazione sistematica. Nel pubblico impiego il quadro è meno lineare, perché il Consiglio di Stato (sent. n. 8798 del 27 ottobre 2022) ha letto l’espressione a proprio carico come riferita al solo handicap grave, decidendo sull’esonero di personale della Polizia di Stato. La divergenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo lascia esposti gli agenti e i dipendenti dei comparti a ordinamento pubblicistico, che davanti al diniego dell’amministrazione trovano un precedente sfavorevole, mentre il dipendente privato oggi ha dalla sua un principio di legittimità consolidato.