Credito d’imposta ZES Unica Sud o Agricoltura per le cooperative?

Risposta di Barbara Weisz

8 Aprile 2026 09:31

Michele chiede:

Una cooperativa agricola tassata con le norme fiscali del reddito d’impresa può accedere alle agevolazioni della ZES Unica ordinaria oppure solo alle agevolazioni della ZES Unica Agricoltura?

Le cooperative attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono accedere solo al credito d’imposta ZES Agricoltura mentre sono escluse da quello della ZES Unica Sud ordinaria. Il regime di tassazione a reddito d’impresa non modifica questa regola: a rilevare è l’attività svolta e non il metodo di determinazione del reddito.

Lo ha confermato anche l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 25/2026, precisando che il beneficio spetta indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

L’esclusione dalla ZES Unica ordinaria riguarda tutte le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e in quello della pesca e dell’acquacoltura. Queste stesse categorie sono i soggetti ammessi al credito d’imposta ZES Agricoltura, disciplinato dall’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, le cui modalità attuative sono state definite dal decreto del Ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024.

L’agevolazione copre gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Sono ammissibili le spese per:

  • acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature;
  • acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

=> Cumulo ZES Agricoltura, Nuova Sabatini e Bonus 4.0

Il progetto deve prevedere un investimento minimo di 50.000 euro — soglia sensibilmente più bassa rispetto ai 200.000 euro richiesti dalla ZES Unica ordinaria — e un tetto massimo per progetto di 100 milioni di euro. Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026.

La percentuale effettiva del credito d’imposta viene determinata dall’Agenzia delle Entrate in base al rapporto tra risorse stanziate e credito complessivamente richiesto, secondo il meccanismo del riparto già utilizzato nelle precedenti annualità.

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