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Bonus ZES Unica Agricoltura, credito d’imposta senza vincoli contabili

di Teresa Barone

11 Febbraio 2026 11:01

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Per l'Agenzia delle Entrate il bonus ZES Unica Sud spetta anche alle imprese agricole in contabilità semplificata o che determinato l'imponibile sul reddito catastale.

La normativa sulla ZES Unica Sud non pone vincoli sul regime contabile e sul metodo di determinazione del reddito per l’accesso agli incentivi sugli investimenti. Anche gli agricoltori che determinano il reddito su base catastale possono accedere al credito d’imposta, un chiarimento che amplia la platea dei beneficiari nel Mezzogiorno affiancandosi alle altre misure attive come il bonus assunzioni ZES.

A far luce le modalità di accesso al bonus è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 25 del 9 febbraio 2026. L’agevolazione non è vincolata a un particolare metodo di determinazione del reddito ma al rispetto dei requisiti oggettivi dell’investimento.

Nessun vincolo per la contabilità semplificata

Il regime di determinazione del reddito su base catastale, così come la tenuta della contabilità semplificata, non rappresentano un ostacolo per accedere al credito d’imposta. L’Agenzia conferma che l’incentivo spetta in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa che sostiene gli investimenti localizzati nelle regioni della ZES Unica ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

È la stessa norma di riferimento a sottolineare l’assenza di vincoli in base alla forma giuridica e al regime contabile, purché l’azienda beneficiaria sia operativa nella ZES Unica e l’attività si riferisca ai settori ammessi:

  • produzione primaria di prodotti agricoli;
  • settore forestale;
  • microimprese, piccole e medie imprese della pesca e acquacoltura.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi l’amministrazione finanziaria ribadisce l’apertura verso le imprese agricole che, per natura, utilizzano regimi fiscali semplificati.

Si ritiene che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame siano compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (i.e., i titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR), anche se adottano un regime di contabilità semplificata, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall’articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.