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Auto aziendale ad uso promiscuo: esenzione solo entro il fringe benefit convenzionale

di Teresa Barone

23 Gennaio 2026 10:12

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Auto aziendale a uso promiscuo: il contributo del dipendente non sempre è esentasse, può concorre al reddito. Regole aggiornate al 2026.

L’esenzione fiscale sul contributo versato dal dipendente per l’auto aziendale concessa a uso promiscuo opera solo entro i limiti del fringe benefit convenzionale determinato secondo le tabelle ACI. Ogni importo che eccede tale valore concorre invece alla formazione del reddito imponibile. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che fa luce su modelli di car policy sempre più diffusi nelle imprese.

La normativa fiscale per l’auto a uso promiscuo

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In via generale, i fringe benefit concorrono alla formazione del reddito sulla base del valore normale del bene o del servizio erogato.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo, tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga: il valore imponibile non è determinato in base al costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro, ma secondo un criterio forfetario ancorato ai valori delle tabelle ACI.

Contributo del dipendente e riduzione dell’imponibile

La normativa consente di ridurre il valore imponibile del fringe benefit nel caso in cui il dipendente contribuisca economicamente all’uso personale del veicolo. Questa riduzione, però, non opera in modo indiscriminato.

Secondo l’interpretazione consolidata dell’Amministrazione finanziaria, possono essere sottratti dal valore imponibile esclusivamente gli importi che il datore di lavoro richiede al dipendente per l’uso personale dell’auto e che sono determinati sulla base delle tabelle ACI 2026.

Esenzione su trattenuta in busta paga

Applicando questi principi alle soluzioni personalizzate adottate nelle aziende, l’Agenzia delle Entrate precisa (con interpello n. 14 del 21 gennaio 2026) che l’esenzione IRPEF è riconoscibile solo per la parte del contributo del dipendente eventualmente trattenuta mensilmente in busta paga fino a concorrenza del fringe benefit convenzionale.

Questa trattenuta, ripartita su dodici mesi, consente di azzerare il valore del fringe benefit tassabile, in linea con il regime speciale previsto per i veicoli concessi in uso promiscuo.

Quota eccedente: quando scatta la tassa?

Diverso è il trattamento della parte di costo che eccede il valore convenzionale ACI. La quota residua del noleggio, coperta mediante riduzione del premio variabile o ulteriori trattenute, non rientra nel perimetro dell’esenzione.

Secondo l’Agenzia, tale importo deve essere trattenuto dalla retribuzione variabile netta del dipendente e concorre alla formazione del reddito complessivo, in quanto eccedente rispetto al valore forfetario individuato dall’articolo 51 del Tuir.

Applicazione alle car policy aziendali 2026

Il chiarimento assume rilievo per le aziende che intendono introdurre modelli di car policy flessibili, soprattutto in presenza di veicoli a basse emissioni e di sistemi di partecipazione del dipendente al costo dell’auto.

In ultima analisi, il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate è netto: il regime agevolato sui fringe benefit auto resta ancorato al valore convenzionale delle tabelle ACI 2026. Qualsiasi contributo del dipendente che superi tale soglia perde la natura di riduzione dell’imponibile e diventa reddito tassabile, anche se collegato a politiche aziendali orientate alla sostenibilità.

Il costo dell’auto aziendale ad uso promiscuo che eccede il valore del fringe benefit (determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ai sensi del comma 1 della medesima disposizione), diventando quindi imponibile a fini IRPEF.

Le somme che superano la soglia del fringe benefit non rientrano nel regime speciale di non imponibilità.