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Monopattini elettrici con obbligo di assicurazione RC Auto

di Teresa Barone

15 Luglio 2026 07:46

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Obbligo di RC Auto per i monopattini privati subordinato al contrassegno, con il costo reale della regolarizzazione e la sanzione effettivamente applicabile

Dal 16 luglio i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono circolare senza una polizza dedicata. L’obbligo riguarda circa un milione di mezzi privati e si somma al contrassegno identificativo, già richiesto dal 17 maggio. Dalla stessa data le compagnie sono tenute a offrire la copertura, in forza dell’obbligo a contrarre previsto per l’assicurazione RC Auto, e chi viene fermato senza polizza rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

In sintesi:

  • obbligo di assicurazione monopattini elettrici dal 16 luglio 2026 (circolare MIMIT-MIT del 17 aprile 2026);
  • obbligo di contrassegno identificativo dal 17 maggio 2026 (circolare MIMIT del 24 aprile 2026);
  • sanzione per la circolazione senza copertura da 100 a 400 euro (art. 1, comma 75-undevicies della L. 160/2019) senza sanzioni accessorie;
  • massimali minimi da 6,45 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni per danni alle cose (gli stessi previsti per auto e ciclomotori);
  • per almeno un biennio, ai sinistri causati dai monopattini si applica la procedura di risarcimento ordinario ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni, con esclusione del risarcimento diretto.

Obbligo di RC Auto per i monopattini elettrici dal 16 luglio

L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici decorre dal 16 luglio 2026 e riguarda tutti i mezzi a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sul territorio nazionale. La base normativa è l’articolo 1, comma 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177: i monopattini non possono essere posti in circolazione se non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, con applicazione delle disposizioni del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

La data è stata fissata dalla circolare congiunta MIMIT-MIT del 17 aprile 2026, che ha spostato di due mesi il termine originario del 16 maggio accogliendo la richiesta dell’ANIA di completare l’adeguamento dei sistemi informatici, necessario a far dialogare la piattaforma monopattini della Motorizzazione con la banca dati delle coperture assicurative. Dal 16 luglio scatta anche l’obbligo a contrarre in capo alle imprese, previsto dall’articolo 132 del Codice delle Assicurazioni: le compagnie devono offrire contratti di responsabilità civile autoveicoli del ramo 10 anche per i monopattini.

Il contrassegno identificativo condiziona la stipula della polizza

Senza contrassegno la polizza non può essere emessa. L’obbligo assicurativo è subordinato al possesso del targhino, come precisato dalla circolare del Direttore centrale per la polizia stradale del 20 dicembre 2024 e ribadito dalla circolare MIMIT del 24 aprile 2026: il richiamo al Titolo X del Codice delle Assicurazioni presuppone che la copertura sia legata a un veicolo identificato in modo univoco. La richiesta del contrassegno va quindi completata prima di rivolgersi alla compagnia.

Il contrassegno identificativo dei monopattini è obbligatorio dal 17 maggio 2026, sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto direttoriale del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo. Si tratta di un adesivo plastificato non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, associato al codice fiscale del proprietario anziché al numero di telaio: la responsabilità ricade quindi sulla persona fisica intestataria anche quando alla guida si trova un altro soggetto.

La domanda si presenta sul Portale dell’Automobilista attraverso l’applicazione Gestione Pratiche Online, con accesso via SPID di secondo livello o CIE, allegando il modulo firmato, la ricevuta del pagamento PagoPA e la copia di un documento di identità. Il ritiro del contrassegno avviene presso un ufficio della Motorizzazione civile o presso uno studio di consulenza automobilistica abilitato, che può gestire l’intera pratica su delega. La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con quella delle coperture assicurative dell’ANIA: il contrassegno viene associato in automatico ai dati della polizza, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale.

Costi del targhino e della polizza RC per il monopattino

Il costo del targhino arriva a 34,86 euro, cifra ben distante dagli 8,66 euro spesso citati, che corrispondono al solo prezzo di vendita del contrassegno. La tariffa nazionale N174 del Portale dell’Automobilista somma infatti tre voci, alle quali si aggiunge la commissione PagoPA. Il premio annuo della polizza è stimato da Assoutenti tra 35 e 55 euro per una copertura base, fino a 150 euro con garanzie accessorie: il primo anno di regolarizzazione di un monopattino elettrico costa quindi tra 70 e 190 euro circa.

Voce di spesa Importo
Prezzo di vendita del contrassegno (tariffa N174) 8,66 euro
Diritti di motorizzazione 10,20 euro
Imposta di bollo 16,00 euro
Totale pratica contrassegno 34,86 euro, oltre alla commissione PagoPA
Polizza RC Auto annua, copertura base da 35 a 55 euro (stima Assoutenti)
Polizza RC Auto annua con garanzie accessorie fino a 150 euro (stima Assoutenti)
Esborso complessivo del primo anno da circa 70 a circa 190 euro

Chi possiede più di un mezzo può ridurre la spesa presentando un’unica istanza cumulativa: in quel caso l’imposta di bollo si versa una sola volta, mentre prezzo del contrassegno e diritti di motorizzazione vanno corrisposti per ciascun monopattino.

Sanzioni da 100 a 400 euro per la circolazione senza copertura

Chi circola senza assicurazione del monopattino è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, senza sanzioni accessorie. L’importo discende dall’articolo 1, comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge 160/2019, che rinvia al comma 75-quater: la stessa cornice sanzionatoria copre la circolazione priva di contrassegno e quella con contrassegno alterato, contraffatto o non visibile. Poiché si applica il titolo VI del Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta corrisponde al minimo di 100 euro, che scende a 70 euro se il versamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione.

Diverse ricostruzioni diffuse in questi giorni indicano invece importi da 866 a 3.464 euro e il sequestro del mezzo, applicando l’articolo 193 del Codice della Strada. La scheda illustrativa allegata alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2024 esclude in modo esplicito questa lettura: avendo la normativa speciale sui monopattini previsto una sanzione dedicata, non trovano applicazione né le sanzioni del Titolo X del Codice delle Assicurazioni né quelle dell’articolo 193, compresa la misura accessoria del sequestro. La differenza tra le due interpretazioni supera i 3.000 euro, e vale la pena verificare quale norma sia stata richiamata nel verbale in caso di contestazione.

Intestatari, massimali e rivalsa nelle FAQ del MIMIT

Le FAQ pubblicate dal MIMIT, aggiornate al 24 aprile 2026, indicano chi può intestarsi la polizza RC del monopattino e quali garanzie minime deve contenere:

  • il contrassegno e la polizza collegata possono essere richiesti da tutti i maggiorenni e dai minori a partire dai 14 anni; per gli under 18 la domanda va presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • quando il monopattino è condiviso tra più familiari occorre verificare se il contratto copra tutti i conducenti o il solo intestatario, perché un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe restare scoperto;
  • il massimale minimo di legge è pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose, gli stessi minimi già previsti dal Codice delle Assicurazioni per autoveicoli, moto e ciclomotori.

Un capitolo delicato riguarda il diritto di rivalsa. La compagnia può esercitarlo verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, quando vengono violate gravemente le condizioni contrattuali o le norme del Codice della Strada, come nella guida in stato di ebbrezza. Per i monopattini il Ministero raccomanda di verificare se la rivalsa scatti anche in caso di guida senza casco, obbligatorio per tutti i conducenti, o di trasporto di un passeggero, vietato dalla legge. Alcune polizze prevedono una clausola di rinuncia alla rivalsa, che va richiesta al momento della sottoscrizione.

La RC Famiglia non copre il monopattino elettrico

Una generica polizza RC Famiglia o una copertura per la vita privata non soddisfano l’obbligo di legge. Molti di questi contratti escludono espressamente i veicoli soggetti ad assicurazione RC Auto obbligatoria e, soprattutto, la polizza del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo per avere validità legale: un requisito che le coperture famiglia non sono configurate per gestire, non essendo collegate alla piattaforma monopattini del MIT.

La conseguenza è stata chiarita dallo stesso MIMIT e ripresa dalle compagnie: dal 16 luglio 2026 le polizze diverse dalla RC Auto non coprono più i danni causati a terzi dalla circolazione del monopattino. Chi confida su una copertura preesistente si espone quindi sia alla sanzione sia al risarcimento integrale del danno con il proprio patrimonio.

Risarcimento ordinario per due anni e Fondo di garanzia

In caso di incidente causato da un monopattino non si applica il risarcimento diretto. La circolare MIMIT del 24 aprile 2026 ha stabilito un periodo transitorio non inferiore a un biennio, necessario a costruire il forfait nazionale specifico per questi mezzi previsto dal DPR 254/2006: nel frattempo ai sinistri stradali causati da monopattini si applica la procedura di risarcimento ordinario dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, con richiesta rivolta alla compagnia del responsabile.

Il monitoraggio è affidato all’IVASS, che raccoglierà dati su sinistri e polizze con una rilevazione semestrale riferita al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno, con prima rilevazione al 31 dicembre 2026, e informerà il MIMIT ogni sei mesi sull’andamento. Dall’entrata in vigore dell’obbligo trovano applicazione anche le disposizioni sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap, che interviene a favore di chi subisce danni da un monopattino privo di copertura assicurativa.