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Tracciabilità delle spese di trasferta, le regole per la deducibilità

di Teresa Barone

Pubblicato 6 Gennaio 2026
Aggiornato 10 Settembre 2026 09:53

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Pagamenti tracciabili, soglie giornaliere e doppia disciplina tra Italia ed estero: quando il rimborso resta esente e quando diventa reddito imponibile

Pagare una trasferta o una spesa di rappresentanza in contanti può trasformare un rimborso che sembrava neutro in reddito imponibile. È questo l’effetto delle regole sulla tracciabilità delle spese, che incidono su imprese, dipendenti e lavoratori autonomi. La disciplina si è formata in tre passaggi normativi tra il 2024 e il 2025 e la sua applicazione dipende da tre variabili: dove è stata sostenuta la spesa, di quale tipo si tratta e quando è stata sostenuta.

In sintesi:

  • vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sono deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art. 1, commi 81-83, della L. 207/2024;
  • l’obbligo vale per le spese di trasferta sostenute in Italia dopo la modifica del decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito dalla L. 30 luglio 2025 n. 108;
  • per le spese di rappresentanza la tracciabilità è richiesta anche quando la spesa è sostenuta all’estero;
  • il rimborso analitico di vitto e alloggio per trasferte fuori dal comune è deducibile fino a 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 euro all’estero, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del TUIR.

Tracciabilità delle spese di trasferta, la regola generale

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per le trasferte dei dipendenti sono deducibili dal reddito d’impresa, e i relativi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili. La condizione è stata introdotta dall’art. 1, commi 81-83, della L. 30 dicembre 2024 n. 207, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 95 del TUIR e modificato l’art. 51, comma 5, sul lato del lavoratore.

Sono ammessi versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, quindi carte di credito, di debito e prepagate. Restano fuori dall’obbligo i biglietti dei trasporti pubblici di linea, che possono essere pagati anche in contanti.

Spese in Italia e all’estero, la doppia disciplina

L’obbligo di tracciabilità sulle spese di trasferta riguarda solo le spese sostenute nel territorio dello Stato, per effetto del decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025 n. 108. Il criterio è il luogo in cui la spesa è sostenuta, non la destinazione della trasferta.

Per le spese di rappresentanza vale la regola opposta: la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che sull’art. 108, comma 2, del TUIR non è prevista alcuna limitazione territoriale, quindi la tracciabilità condiziona la deducibilità anche per le spese sostenute all’estero.

=> Rimborsi spese per trasferte estere senza tracciabilità

Limiti giornalieri di deducibilità per le trasferte fuori comune

Il pagamento tracciabile è una condizione aggiuntiva, non sostitutiva dei tetti già previsti. Per il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sostenute in trasferte fuori dal territorio comunale, l’art. 95, comma 3, del TUIR ammette la deduzione fino a 180,76 euro al giorno, elevati a 258,23 euro per le trasferte all’estero. La parte eccedente è indeducibile per l’impresa, mentre per il dipendente il rimborso analitico resta comunque irrilevante ai fini reddituali.

I limiti si applicano ai dipendenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e riguardano il solo rimborso analitico: le indennità forfettarie seguono regole proprie.

Rimborsi spese per trasferte nel territorio comunale

I rimborsi spese per viaggio e trasporto durante le trasferte nel territorio comunale non concorrono a formare il reddito, a condizione che le spese siano comprovate e documentate. La circolare chiarisce inoltre che i rimborsi di pedaggi e parcheggi documentati non concorrono al reddito in quanto spese di viaggio, superando i precedenti chiarimenti dell’amministrazione.

Taxi e NCC deducibili e rimborsabili solo se tracciabili

Le spese per vitto, alloggio, rappresentanza, viaggio e trasporto effettuate con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) sono deducibili dal reddito d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se i pagamenti sono stati eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili.

Rimborso in contanti, gli effetti su impresa e dipendente

Il caso più frequente si risolve su due piani insieme. Un dipendente in trasferta a Milano paga in contanti una cena da 60 euro e un pernottamento da 140 euro, per un totale di 200 euro documentati con regolare ricevuta, e l’azienda gli rimborsa l’intero importo a piè di lista.

Effetto Trattamento
Deducibilità per l’impresa nessuna, il pagamento non tracciabile fa venir meno la condizione dell’art. 95, comma 3-bis, prima ancora che si valuti il tetto di 180,76 euro
Tassazione per il dipendente i 200 euro rimborsati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono assoggettati a ritenuta
Base imponibile IRAP il costo indeducibile non è ammesso in deduzione neppure ai fini IRAP
Effetto della documentazione nessuno, la ricevuta non sostituisce il requisito del pagamento tracciabile

La stessa spesa pagata con carta aziendale sarebbe stata deducibile per 180,76 euro, con i restanti 19,24 euro indeducibili per superamento del tetto giornaliero, e sarebbe rimasta esente in capo al dipendente. La differenza tra i due scenari non sta nella spesa ma nello strumento di pagamento.

Lavoro autonomo, decorrenze e limiti specifici

Per la deduzione delle spese per autonomi la disciplina distingue tra spese rimborsate, spese addebitate al committente e spese di rappresentanza, con decorrenze differenziate tra il 1° gennaio e il 18 giugno 2025 e un tetto dell’1% dei compensi per la rappresentanza.

Decorrenze differenziate e spese del periodo precedente

Le nuove regole non partono tutte dalla stessa data. L’obbligo generale si applica dal 1° gennaio 2025, mentre le disposizioni introdotte dal decreto fiscale valgono dal 18 giugno 2025, data della sua entrata in vigore. La scansione è stata mantenuta a tutela dell’affidamento del contribuente.

La disciplina non si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025 se le trasferte e le missioni sono state effettuate nel periodo d’imposta precedente e le spese sono state sostenute nello stesso periodo.