Fra i requisiti previsti dal regime forfettario per le Partite IVA c’è la residenza in Italia. L’Agenzia delle Entrate chiarisce però che se un contribuente che applica questo regime fiscale si trasferisce e si iscrive all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), non decade immediatamente dalla flat tax.
Le indicazioni sono contenute nell’interpello 149 del 9 giugno 2025, incentrato sulla corretta modalità di gestione delle fatture ià gemesse una volta trasferita la residenza.
In base al comma 71 della Legge 190/2019, il regime forfettari cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o si presentano cause ostative. Lo spostamento della residenza è infatti una causa ostativa, prevista dal comma 57, e non comporta quindi la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Di conseguenza il contribuente, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve “correggere” le fatture già emesse nel corso dell’anno 2024.
Tutto questo, però, a meno che non si verifichi anche il superamento dei limiti di 100mila euro annuo: in tal caso scatta l’immediata cessazione e la necessità di rettificare le dichiarazioni IVA.