Il 16 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2025, in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione. L’obbligo di versamento è stabilito dall’articolo 6 del DPR n. 542/1999 e sussiste quando dalla dichiarazione IVA annuale emerge un importo a debito — cioè quando l’imposta dovuta supera quella già versata nel corso dell’anno. Il pagamento non è dovuto se il saldo è inferiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti in dichiarazione).
Chi deve versare il saldo IVA annuale
Sono tenuti al versamento tutti i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione annuale con un saldo a debito. Le categorie coinvolte sono:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e professionisti con Partita IVA, iscritti o non agli Albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas e Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Società Cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie.
Come versare: F24, codice tributo e compensazione
Il versamento va effettuato tramite Modello F24 telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato, con il codice tributo 6099 (“Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”). È ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n. 241/1997: in questo caso gli interessi per la rateizzazione si applicano solo sulle somme che residuano effettivamente a debito.
Attenzione alle modalità di trasmissione: in presenza di crediti in compensazione e di F24 a saldo zero, il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), come precisato nella risoluzione n. 110/2019. Negli altri casi è ammesso l’invio tramite i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e prestatori di servizi convenzionati.
Il saldo IVA da versare corrisponde alla differenza tra l’imposta a debito e quella a credito maturata per il 2025, considerando i versamenti delle liquidazioni periodiche IVA, gli eventuali crediti residui, gli importi richiesti a rimborso e le compensazioni già effettuate.
Rateizzazione del saldo IVA
Il contribuente può scegliere liberamente il numero delle rate, che vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese, con la sola condizione che l’ultima rata non superi il 16 dicembre 2026. Sulla prima rata non si applicano interessi; sulle successive è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile: lo 0,33% sulla seconda rata, lo 0,66% sulla terza e così via. La rateizzazione è possibile sia con riferimento alla scadenza ordinaria del 16 marzo, sia dopo l’eventuale differimento al 30 giugno.
Differimento al 30 giugno e al 30 luglio 2026
Chi non versa entro il 16 marzo può rinviare il pagamento al 30 giugno 2026, termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del DPR n. 435/2001 per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In questo caso le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. Il differimento al 30 giugno si applica anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (risoluzione n. 73/2017).
È inoltre possibile posticipare ulteriormente il versamento al 30 luglio 2026, applicando una seconda maggiorazione dello 0,40% sull’importo determinato al 30 giugno al netto delle compensazioni. In entrambi i casi la maggiorazione si applica esclusivamente sulla parte del debito non compensata con i crediti riportati in F24 nelle liquidazioni periodiche.