L’INPS aggiorna i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025. Chi accede alla pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età dal 1° gennaio 2027, otterrà la prima o univa rata di liquidazione dopo 9 mesi. Per chi si dimette o sceglie la pensione anticipato, invece, i tempi restano invariati: prima o unica rata dopo 12 mesi e in alcuni casi anche 2 anni.
TFS dopo nove mesi per la liquidazione di vecchiaia
L’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 ha modificato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituendo il termine dilatorio di dodici mesi con quello di nove mesi. La riduzione si applica esclusivamente a chi matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027 — con il nuovo limite di età fissato a 67 anni e un mese per la generalità dei dipendenti pubblici, ai sensi del decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 e dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025.
Restano invece esclusi dalla novità i contratti a tempo determinato cessati per fine incarico, che rimangono a dodici mesi, e le dimissioni volontarie, per le quali l’attesa è di ventiquattro mesi.
=> TFR e TFS: come comunicare l'IBAN online sul sito INPS
Termini di pagamento per ogni tipo di cessazione
I tempi di erogazione del TFS e del TFR variano in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro e, dove previsto, alla data di maturazione dei requisiti pensionistici. La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 armonizza il quadro come segue:
| Causa di cessazione nella PA | Termine di pagamento TFS |
|---|---|
| Inabilità o decesso | Entro 105 giorni dalla cessazione |
| Pensione di vecchiaia con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 — Fine incarico (contratto a tempo determinato) | Dopo 12 mesi ed entro i successivi 3 mesi |
| Pensione di vecchiaia con requisiti maturati dal 1° gennaio 2027 | Dopo 9 mesi ed entro i successivi 3 mesi |
| Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione) — Licenziamento o destituzione | Dopo 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi |
In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, spettano al lavoratore gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Rateizzazione importi TFR – TFS
Il TFS e il TFR non vengono sempre liquidati in un’unica soluzione. Le modalità di erogazione dipendono dall’importo complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali:
| Importo complessivo lordo | Modalità di erogazione |
|---|---|
| Fino a 50.000 euro | In unica soluzione |
| Da 50.001 a 99.999 euro | In due rate annuali: prima rata da 50.000 euro, seconda rata pari al residuo |
| 100.000 euro e oltre | In tre rate annuali: prime due rate da 50.000 euro ciascuna, terza rata pari al residuo |
Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di dodici mesi dal diritto al primo pagamento. Il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La simulazione e quantificazione online del TFS è disponibile tramite il servizio INPS dedicato ai dipendenti pubblici.
Regole specifiche per Magistratura, Difesa e Scuola
Personale non contrattualizzato
I dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 — magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari — sono titolari del TFS e non del TFR contrattualizzato. I rispettivi ordinamenti possono prevedere limiti di età più elevati rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. Tuttavia, nel caso in cui questi lavoratori risolvano volontariamente il rapporto al raggiungimento del requisito minimo di pensione di vecchiaia previsto per la generalità (67 anni, soggetti ad adeguamento alla speranza di vita), si applica la disciplina ordinaria: nove mesi se il requisito è maturato dal 1° gennaio 2027, dodici mesi se maturato entro il 31 dicembre 2026.
Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’erogazione del TFS segue i medesimi termini previsti per la generalità dei dipendenti pubblici in funzione della causale di cessazione. La riduzione a nove mesi si applica anche al personale militare collocato in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i soggetti che maturano i requisiti di vecchiaia dal 1° gennaio 2027. Il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti al raggiungimento dei limiti di età.
Docenti e personale ATA
Il personale scolastico è soggetto a una disciplina speciale prevista dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: la cessazione dal servizio ha effetto dal 1° settembre — inizio dell’anno scolastico — anche se i requisiti pensionistici maturano entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per i docenti e il personale ATA che accedono alla pensione con formule speciali — cumulo contributivo, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci — il termine teorico di decorrenza del TFS/TFR non è la data di effettiva cessazione, ma la data in cui il lavoratore avrebbe maturato il requisito di pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Pensioni speciali: quando decorrono i termini
Per chi accede alla pensione con strumenti di flessibilità diversi da quelli ordinari, la decorrenza dei termini per il TFS/TFR non coincide con la data di cessazione effettiva, ma con il momento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria previsti dalla riforma Fornero:
| Tipo di pensionamento | Decorrenza dei termini per il TFS/TFR |
|---|---|
| Cumulo periodi assicurativi (art. 1, c. 239, L. n. 228/2012) — APE sociale (commi 179-186, L. n. 232/2016) | Dalla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, D.L. n. 201/2011) |
| Pensione quota 100, quota 102, anticipata flessibile (artt. 14 e 14.1, D.L. n. 4/2019) | Dalla data di raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica ordinaria |
| Lavoratori precoci (commi 199-205, L. n. 232/2016) | Dalla data di raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica ordinaria |
| Inabilità con cumulo dei periodi assicurativi | Entro 105 giorni, indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione |
Per i casi di pensionamento con quota, pensione anticipata flessibile e lavoratori precoci, la data del requisito teorico deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 dal decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, commi 180-181 e da 185 a 190, della legge n. 199/2025.
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Chi cessa senza diritto immediato alla pensione
Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza aver maturato alcun requisito pensionistico — o senza aver presentato domanda di pensione all’atto della cessazione — il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di cessazione. Se tuttavia entro questi ventiquattro mesi il lavoratore presenta domanda per avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, del beneficio per i precoci, della pensione quota 100 o quota 102, oppure della pensione anticipata flessibile, il termine per la liquidazione del TFS/TFR slitta alla data di maturazione dei requisiti teorici previsti dalla normativa ordinaria. Una volta decorsi i ventiquattro mesi senza domanda di pensione, l’eventuale istanza presentata successivamente non rileva più ai fini del differimento.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cessazione per scadenza del contratto segue le tempistiche ordinarie per la fine dell’incarico — dodici mesi — indipendentemente da eventuali domande di pensione in cumulo presentate successivamente. Il motivo di cessazione prevale sulla disciplina del cumulo ai fini della decorrenza dei termini.
Anticipo TFR tramite banche convenzionate
In alternativa all’attesa dei termini ordinari, i dipendenti pubblici possono richiedere un finanziamento garantito dallo Stato pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, con un massimale di 45.000 euro, rivolgendosi alle banche e agli intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro. La domanda di anticipo del TFS si presenta all’INPS tramite istanza online: l’Istituto ha 90 giorni per rilasciare la certificazione e 30 giorni dalla notifica del contratto bancario per emettere la presa d’atto. Decorsi questi termini senza aver ottenuto la documentazione, la richiesta deve essere ripresentata.