Srl Semplificata Unipersonale: la Srls con un solo socio

di Francesca Pietroforte

4 Ottobre 2016 09:33

Come costituire e avviare una Srl semplificata con un solo socio: disciplina, costi, statuto, possibilità di trasformazione in Start-up innovativa in deroga aspecifici requisiti.

La Legge 99/2013 ha semplificato la disciplina sulle società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c. – introdotto dall’art. 3 D.L. 1/12, conv. con L. 27/12 – modificato dall’art. 9, c. 13, D.L. 76/13): possono costituire una Srls le persone fisiche di ogni età, con capitale sociale minimo di un euro e fino a massimo 10mila (che è invece la quota minima per la Srl tradizionale), a partire dal modello di Statuto standard che, almeno in termini di clausole minime essenziali, «non può essere oggetto di modifiche».

=> Società a Responsabilità Limitata: come aprire una Srl

Srl Unipersonale

La Srl semplificata (Srls) richiede la sottoscrizione di un contratto o atto pubblico, che può essere anche unilaterale. Di fatto, è possibile costituire anche una Srl semplificata unipersonale, cioè costituita da un solo socio. Tra l’altro con la nota n. 164029/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere positivo sulla trasformazione di una Srl Unipersonale in Startup Innovativa.

Spese

Non sono dovuti diritti notarili per la redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese, anche se il notaio deve comunque verificare i requisiti dei soci e iscrivere l’atto nel registro. Esenti da diritto di bollo e di segreteria, le Srls devono invece versare imposta di registro e diritto camerale annuale, così comemin seguito la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, le relative marche da bollo e diritti di segreteria connessi.

Statuto

L’atto costitutivo stesso deve essere pubblico, conforme al Modello Standard (clicca per scaricarlo) tipizzato – contenuto nel DM 138/12, in G.U. 189 del 14.08.2012 – e prevedere informazioni imprescindibili:

  • anagrafica di ciascun socio;
  • denominazione sociale con indicazione di Srl semplificata;
  • comune in cui è localizzata la sede societaria (ed eventuali sede secondarie);
  • ammontare del capitale sociale (di almeno € 1,00 e inferiore a € 10.000,00) sottoscritto e interamente versato con conferimento in denaro all’organo amministrativo alla data della costituzione, con conferimento in denaro ;
  • attività oggetto sociale, come da art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.);
  • quota di partecipazione di ogni socio, come da art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.;
  • norme su funzionamento della società, amministrazione e rappresentanza, come da art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.;
  • elenco affidatari dell’amministrazione societaria ed eventuale incaricato della revisione legale dei conti, come da art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.;
  • luogo e data di sottoscrizione dell’atto.

Le eventuali modifiche allo Statuto rispetto al modello tipizzato devono rispondere a specifici esigenze, chiarite dal MiSE con la nota n. 6404  del 15 gennaio 2014.

Requisiti

La nuova norma ha rimosso gli obblighi legati all’età dei soci e dell’amministratore della società. Con l’art. 9, co. 13, lett. b) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 quest’obbligo è stato abrogato ed è ora possibile affidare l’Srls anche a soggetti esterni alla compagine sociale. In pratica, l’amministratore può essere una o più persone, anche diverse dai soci.