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IMU e TASI: come si applica il nuovo ravvedimento

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 14 Gennaio 2015
Aggiornato 21 Gennaio 2015 09:56

Omessi versamenti IMU e TASI: le sanzioni agevolate entrate in vigore con il nuovo ravvedimento operoso.

Con l’entrata in vigore del nuovo ravvedimento operoso, dal 2015 i contribuenti per sanare il mancato, o insufficiente, pagamento di IMU e TASI con l’applicazione sanzioni agevolate: scaduti i termini per usufruire del ravvedimento sprint (14 giorni dalla scadenza), entro il 15 gennaio le sanzioni saranno ridotte a 1/10 e fino al 16 marzo ad un 1/9.

=> Tributi omessi: in vigore il nuovo ravvedimento

Sanzioni ridotte

Ricordiamo che la scadenza per il versamento dell’IMU e della TASI era fissata allo scorso 16 dicembre, chi avesse mancato l’appuntamento, o avesse commesso degli errori potrà contare sul nuovo ravvedimento operoso che dal 2015 prevede l’applicazione di sanzioni in misura ridotta:

  • 3% (1/10 della sanzione piena) fino al 15 gennaio (30° giorno dalla scadenza);
  • 3,33% (1/9 della sanzione piena) fino al 16 marzo prossimo (90° giorno dalla scadenza).

Interessi

Ovviamente, oltre all’imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora che maturano per ogni giorno intercorso dall’omissione fino al ravvedimento, applicati esclusivamente all’importo dovuto a titolo di imposta e non alle sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli peridi d’imposta:

  • 1% annuo per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2014;
  • 0,5% annuo dal 2015.

=> Interessi legali dimezzati dal 2015

Nuovo ravvedimento operoso

Il nuovo ravvedimento operoso, lo ricordiamo, è effetto della lettera a-bis) contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), si applica a tutti i tributi, quindi non solo ad IMU e TASI, e anche alle violazioni commesse prima del 2015, a patto che non sia già stato notificato al contribuente l’atto impositivo.