Premi di produttività: esclusa la PA

di Noemi Ricci

11 Luglio 2017 09:30

I motivi per cui la Corte Costituzionale ritiene legittima l'esclusione della PA dalla detassazione dei premi produttività prevista per il settore privato.

Con sentenza n. 153/2017 la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell’esclusione dalla detassazione dei premi produttività per il settore pubblico. Più in particolare i giudici hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dell’art. 26, co. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e dell’art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, relativamente alla asserita violazione del principio di eguaglianza per l’ingiustificata disparità del regime fiscale al quale sarebbero soggetti i dipendenti del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato con riguardo alla retribuzione legata a incrementi di produttività.

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La questione di legittimità era stata sollevata in dalla CTP di Genova in merito alla tassazione al 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, delle somme correlate a incrementi di produttività o ad altri elementi legati alla competitività dell’impresa, erogate negli anni 2011 e 2012 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di contrattazione aziendale o territoriale – con particolare riferimento alle somme erogate dal FPSRUP [fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività], previsto dall’art. 85 del contratto collettivo nazionale delle agenzie fiscali.

Per i giudici, l’esclusione del pubblico impiego è legittima poiché la detassazione dei premi di risultato ha lo scopo di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto è ben delimitato dal legislatore, che lo collega esplicitamente all’erogazione di somme:

“Correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.

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Questo significa che è necessaria una stretta connessione tra l’agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili.

Tramite l’agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere la competitività delle imprese nell’interesse generale mentre, si legge nella sentenza:

“Questa stretta funzionalizzazione al miglioramento dei servizi istituzionali affidati alle Agenzie fiscali, nei cui riguardi non possono essere fissati obiettivi di miglioramento della competitività aziendale o di incremento della produzione di utili, esclude la connotazione finalistica del regime di detassazione prospettata dal giudice a quo e, con essa, la paventata discriminazione.”

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