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Riscaldamenti 2022: date e orari, obblighi e sanzioni

di Alessandra Gualtieri

Date e fasce orarie 2022 per la manutenzione e l'accensione degli impianti termici di casa e del condominio: regole, zone climatiche e sanzioni.

Con i primi freddi della stagione, privati e condomini devo provvedere per tempo alla manutenzione degli impianti termici (art. 7 del DPR 74/13), da non confondere con il controllo dell’efficienza energetica (la verifica dei fumi). Per il 2022 si applicano regole straordinarie in considerazione degli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas.

Vediamo di seguito il calendario ordinario, quello straordonario 2022, i casi particolari e le regole in capo a proprietari di immobili e amministratori di condominio.

Calendario accensione riscaldamenti

Quali sono le date da rispettare per l’accensione? Come noto, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i riscaldamenti anche per tutto l’anno. Per conoscere date e fasce orarie in cui è possibile accendere gli impianti termici in relazione alla propria zona climatica di appartenenza, ci si riferisce ai dati della tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93.

Regole per i riscaldamenti 2022

Una volta individuata la lettera di appartenenza, nel rispetto delle regole per il solo 2022, ci si dovrà attenere alle relative date di messa in funzione degli impianti. Per il 2022 si applica una riduzione di 15 giorni complessivi per ciascuna fascia e di un’ora al giorno.

Zona climatica Periodo e orario di accensione*
A 8 dicembre –  7 marzo / 5 ore giornaliere
B 8 dicembre –  23 marzo / 7 ore giornaliere
C 22 novembre –  23 marzo / 9 ore giornaliere
D 8 novembre –  7 aprile / 11 ore giornaliere
E 22 ottobre –  7 aprile / 13 ore giornaliere
F nessuna limitazione

* Quindici giorni complessivi ed un’ora in meno rispetto alla regola consueta

Escluse le città senza limitazioni all’utilizzo, le prime ad accendere i caloriferi sono le zone contrassegnate dalla lettera E, che possono distribuire il funzionamento dei radiatori nella giornata per un massimo di 13 ore complessive. Come è facile comprendere, si tratta di città prevalentemente del Nord, come Milano, Torino, Venezia oltre ad alcuni comuni dell’entroterra montuoso del centro e del Sud. In dettaglio: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna.

Roma Capitale ritarda ulteriormente sulla tabella di marcia consentita: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che pospone l’accensione al 21 novembre. Non solo: si riduce anche la durata complessiva: gli impianti potranno restare in funzione fino al 31 marzo 2023, per massimo 10 ore al giorno (restano 11 ore per gli impianti a panelli radianti incassanti e quelli centralizzate a pompa di calore).

Restano escluse da queste restrizioni ospedali, cliniche, case di cura, scuole materne e nidi, piscine, saune e sedi di rappresentanze diplomatiche o internazionali che non siano ubicati in stabili condominiali.

Restano invece salve – a meno di altre specifiche ordinanze locali – le regole per per gli altri comuni della stessa fascia, che possono contare su 11 ore giornaliere di esercizio (zona D) dall’8 novembre al 7 aprile. In dettaglio: Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

A seguire la zona C che dovrà aspettare il 22 novembre per avere 9 ore al giorno di caldo fino al 23 marzo: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.

Quindi la zona B – Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento (8 dicembre – 23 marzo per 7 ore giornaliere) – e infine la zona A, costituita prevalentemente da località del Sud e delle isole, (Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle) in cui il periodo previsto per l’accensione degli impianti si accorcerà di altri 15 giorni e di 2 ore nell’arco della giornata (8 dicembre – 7 marzo per 5 ore giornaliere).

Casi particolari

Va detto che i Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. I non inseriti nella tabella o successive modificazioni e integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio energia.

N.B. Sul sito di Confedilizia (www.confedilizia.it/orario-accensione-riscaldamento) si può verificare la data a partire dalla quale è consentita l’accensione del riscaldamento in tutti i Comuni italiani e consultare materiale informativo a disposizione di proprietari di casa e amministratori di condominio.

Obblighi di manutenzione

Il proprietario, l’affittuario, l’amministratore del condominio o eventuale soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Per capire ogni quanto tempo effettuare tali interventi fanno fede le indicazioni dell’impresa installatrice e del modello di impianto stesso, nonché le relative normative UNI e CEI.

=> Revisione caldaia obbligatoria, regole e manutenzione

In base alla propria zona climatica, si provvede alla relativa manutenzione prima dell’accensione degli impianti termici.