Bonus bollette per clienti vulnerabili: nucleo o intestario utenza?

Risposta di Barbara Weisz

29 Novembre 2023 09:26

Luigi chiede:

L’art. 11 del DLgs 210/2021 indica che “Sono clienti vulnerabili i clienti civili: che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per essere considerato cliente vulnerabile ai fini della maggior tutela per le bollette di gas e luce, il soggetto con disabilità deve intendersi esclusivamente la persona cui è intestato il contratto di fornitura  o si può estendere anche se al nucleo familiare se vi è presente una persona con riconoscimento della disabilità? E riguardo alla legge 104/92, la percentuale di disabilità per ottenere la prosecuzione della maggior tutela a quanto è fissata?

Ai fini dell diritto a rientrare nella condizione di vulnerabili per poter entrare o permanere nel Servizio di Tutela, sia la formulazione della legge sia le informazioni fornite da ARERA (l’Authoroity per l’Energia) nelle pagine del portale dedicate alla fine del mercato tutelato, indicano che i requisiti di disabilità debbano riferirsi al titolare del contratto di fornitura del gas ed elettricità.

Quindi, nel suo caso, la persone con disabilità non può essere un componente del nucleo familiare, deve essere il titolare della bolletta.

La condizione di disabilità è definita dall’articolo 3 della Legge 104: minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Non è prevista una percentuale di disabilità, ma bisogna ricadere nella casistica sopra esposta. La disabilità deve anche essere accertata, quindi sostanzialmente ci vuole un certificato rilasciato dal medico competente.

Per la bolletta della luce, in realtà, c’è un secondo diritto al Servizio di Tutela della Vilnerabilità che in questo caso è esteso anche all’intero nucleo abitativo (quindi il titolare può essere diverso dal soggetto in condizione svantaggiata) ma è riferito alla persona che utilizza in casa apparecchi elettro-medicali salvavita e non a chi ha la 104.

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