Trasporto ferroviario e diritti dei passeggeri: il decreto legge

di Teresa Barone

9 Maggio 2014 09:45

Richiesta di rimborsi, garanzie informative e assistenza: questi e altri i diritti dei passeggeri sanciti dal decreto legge che segue le linee guida comunitarie.

I passeggeri del trasporto ferroviario hanno diritti e obblighi precisi, finalmente messi nero su bianco da un decreto che disciplina le sanzioni relative alle violazioni secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie. Entrerà in vigore il 21 maggio, infatti, il decreto del 17 aprile 2014, n. 70, che informa sulle risorse a disposizione dei passeggeri in materia di ritardi e soppressioni di treni, coincidenze perse, bagagli smarriti o rubati.

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Secondo la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario?, spetta all?Autorità di regolazione dei trasporti vigilare sul rispetto dei diritti dei passeggeri, acquisendo informazioni e documentazione dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell?infrastruttura e da altri soggetti.

Numerosi i punti fissati dal decreto, che sottolinea il diritto del passeggero di rivolgersi all?Organismo di controllo in caso di infrazioni al regolamento da parte dell?impresa ferroviaria, così come le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi informativi relativi al viaggio o all?inosservanza dell?onere relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno.

Per quanto riguarda il costo dei biglietti venduti a bordo treno, inoltre, la normativa stabilisce che: «Qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l?acquisto riguardi un servizio ricompreso nell?ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l?impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.»

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Le imprese ferroviarie sono anche tenute a predisporre una copertura assicurativa minima sul bagaglio, in mancanza della quale possono andare incontro a sanzioni fino a 150mila euro. E ancora, le aziende devono garantire il diritto del passeggero di essere informato in merito alla richiesta di indennizzo per ritardo, soppressione del treno o coincidenza persa: in caso contrario sono previste multe fino a 10mila euro per ogni singolo caso segnalato da parte degli utenti.