Supplenze Scuola 2026-27: domanda dal 16 luglio, tutte le istruzioni

di Anna Fabi

11 Maggio 2026 13:08

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Domande POLIS dal 16 al 29 luglio per supplenze docenti, 150 preferenze, sostegno da GPS, conferme e mini call veloce di agosto.

Il calendario delle supplenze scuola 2026-2027 è definito: il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare con le istruzioni per docenti, personale educativo e ATA, fissando dal 16 al 29 luglio la finestra per la domanda online su POLIS. Nella stessa istanza si concentrano la scelta delle 150 preferenze, le supplenze annuali, gli incarichi fino al termine delle attività didattiche, la procedura straordinaria su sostegno da GPS prima fascia e la conferma per continuità didattica.

Domanda supplenze scuola dal 16 al 29 luglio

Le funzioni per la presentazione dell’istanza Informatizzazione nomine supplenze saranno disponibili su Istanze On Line POLIS dalle ore 14:00 del 16 luglio. La domanda riguarda il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie utili per l’attribuzione degli incarichi.

Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono utilizzate dopo le GaE (Graduatorie a Esaurimento biennali) per attribuire gli incarichi annuali e quelli fino al termine delle attività didattiche. La scelta delle sedi nella domanda estiva determina le disponibilità per cui l’aspirante concorre.

Le procedure per l’istanza POLIS

Con un’unica domanda, gli aspiranti possono partecipare a più procedure collegate alle supplenze docenti 2026-2027. La circolare ministeriale concentra nella stessa finestra il reclutamento straordinario su sostegno, la scelta delle preferenze per le supplenze e la continuità didattica.L’istanza consente di indicare:

  • la partecipazione alla procedura provinciale per il ruolo da GPS prima fascia sostegno;
  • le preferenze per le supplenze annuali fino al 31 agosto 2027;
  • le preferenze per le supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno 2027;
  • la volontà di partecipare alla conferma su posto di sostegno, quando la procedura è stata avviata dalla scuola.

Supplenze annuali e incarichi fino al 30 giugno

Per il personale docente ed educativo, le supplenze annuali riguardano cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2026, destinati a restare liberi per tutto l’anno scolastico, con contratto fino al 31 agosto 2027.

Gli incarichi fino al 30 giugno 2027 coprono invece posti non vacanti ma disponibili di fatto, oppure ore di insegnamento che non formano cattedre o posti orario completi.

Per le esigenze diverse da questi casi si ricorre alle supplenze temporanee, con durata legata alla permanenza dell’esigenza di servizio.

GaE, GPS e graduatorie di istituto

Il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche segue una sequenza precisa. Il sistema informativo utilizza prima le GaE; in caso di esaurimento o incapienza, si passa alle GPS. Quando anche le GPS risultano incapienti, i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie di istituto.

Le supplenze temporanee vengono invece attribuite direttamente tramite graduatorie di istituto. Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici comunicano alle scuole le classi di concorso e le tipologie di posto esaurite a livello provinciale, così da consentire lo scorrimento delle graduatorie interne.

Procedura straordinaria su sostegno da GPS prima fascia

Per il sostegno, la procedura straordinaria finalizzata al ruolo viene confermata anche per il 2026-2027 sui posti vacanti e disponibili che restano dopo le immissioni in ruolo. Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno.

Gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia GPS sostegno restano fuori dalla procedura finalizzata al ruolo, perché il Ministero richiede il possesso pieno del titolo di specializzazione. La domanda va presentata nella provincia in cui il docente è inserito nella prima fascia GPS per il posto di sostegno.

Accettazione della sede e decadenza dall’incarico

Chi riceve l’assegnazione di una sede nella procedura su sostegno deve accettare attraverso la funzione informatica dedicata entro cinque giorni. Se l’assegnazione arriva dal 28 agosto in poi, il termine si allinea comunque al 1° settembre.

L’assegnazione produce effetti vincolanti. La sede indicata nella domanda comporta obbligo di accettazione; la mancata accettazione determina la decadenza dall’incarico. L’accettazione preclude inoltre la partecipazione ad altre procedure di supplenza per l’anno scolastico di riferimento, compresi gli interpelli.

Mini call veloce sostegno dal 14 al 18 agosto

Dopo la fase provinciale, gli Uffici pubblicano entro le ore 10 del 14 agosto 2026 le sedi rimaste vacanti per la fase interprovinciale. La domanda per la mini call veloce sarà disponibile dalle ore 14 del 14 agosto alle ore 12 del 18 agosto.

Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno che hanno preso parte alla fase provinciale e non hanno ricevuto proposta per la specifica tipologia di posto. Nell’istanza vanno indicate la provincia o le province di una stessa regione e le tipologie di posto di sostegno per cui si possiede il titolo.

Conferma su sostegno e continuità didattica

La circolare disciplina anche la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. La procedura interviene dopo le operazioni di assunzione, utilizzazione, assegnazione provvisoria e incarichi finalizzati al ruolo.

Gli aspiranti per i quali la scuola ha concluso positivamente l’istruttoria esprimono nell’istanza POLIS la volontà definitiva, irrevocabile e vincolante di partecipare alla conferma. La conferma resta quindi agganciata alla procedura ministeriale e alle condizioni già verificate dalla scuola.

Docenti con titolo estero e contratti con clausola

I docenti inseriti in prima fascia GPS con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o specializzazione, possono partecipare alle ordinarie procedure di supplenza. Il contratto a tempo determinato contiene però una clausola risolutiva espressa.

Se il titolo viene riconosciuto durante il contratto, il rapporto prosegue fino alla scadenza prevista. Se arriva un diniego, il contratto viene risolto. La scuola che stipula il primo contratto deve avviare entro tre giorni lavorativi i controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante.

Completamento orario e spezzoni

La circolare chiarisce il tema del completamento orario. Il docente che riceve una supplenza a orario non intero conserva titolo a completare l’orario obbligatorio nella stessa provincia, in base alla posizione utile nelle graduatorie.

Per gli spezzoni assegnati fino al termine delle attività didattiche, il completamento avviene senza frazionare le disponibilità. Per le supplenze brevi e saltuarie, il completamento può avvenire anche mediante frazionamento orario, purché siano rispettate compatibilità oraria e unicità dell’insegnamento nella classe o sul sostegno.

Interpelli solo dopo l’esaurimento delle graduatorie

Gli interpelli possono essere pubblicati dalle scuole solo dopo la verifica dell’assenza di candidati convocabili, l’esaurimento della graduatoria di istituto e la consultazione delle graduatorie delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di viciniorità.

L’avviso deve indicare data di inizio, durata, orario settimanale, sede di servizio, titoli richiesti, modalità di candidatura, tempi di risposta e presa di servizio. Per le supplenze fino a dieci giorni nella scuola primaria e dell’infanzia, la scuola può attivare interpelli preventivi anche senza indicare subito data, durata, orario e sede.

La presa di servizio deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione. Restano fuori dagli interpelli gli aspiranti già titolari di contratto a tempo determinato, già individuati come destinatari di supplenza in attesa di presa di servizio, destinatari di incarichi finalizzati al ruolo e docenti confermati su posto di sostegno.

Domanda mancata e rischio esclusione dalle GPS

Un capitolo delicato riguarda gli aspiranti già inseriti nelle GPS nel biennio precedente. Chi era presente nelle graduatorie 2024-2026 e non ha presentato domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza per il biennio 2026-2028, e allo stesso tempo non presenta l’istanza per le supplenze 2026-2027, viene escluso dalle GPS e dalle graduatorie di istituto correlate per tutto il periodo di validità.

La domanda estiva assume quindi un peso amministrativo rilevante anche per chi punta solo alle supplenze. Le sedi non indicate sono considerate rinunciate per quella procedura; le disponibilità liberate da rinunce non comportano il rifacimento delle operazioni già concluse.

Regole per il personale ATA

La circolare contiene anche istruzioni per le supplenze ATA 2026-2027. Per i posti che non vengono coperti con incarichi a tempo indeterminato si usano le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali previste dalla normativa di settore.

La novità più rilevante riguarda la possibilità di accettare un’altra proposta annuale o fino al termine delle attività didattiche per un profilo professionale diverso, purché la proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. Per gli spezzoni, il completamento resta garantito solo tra posti dello stesso profilo.

Supplenze brevi ATA e divieti di sostituzione

Per il personale ATA temporaneamente assente restano i limiti già previsti sulle supplenze brevi. I dirigenti scolastici possono conferire incarichi temporanei nel rispetto del D.M. 430/2000 e dei vincoli introdotti dalla legge 190/2014.

Le supplenze brevi restano escluse per gli assistenti amministrativi, salvo scuole con organico di diritto inferiore a tre posti, e per gli assistenti tecnici. Per amministrativi e tecnici assenti, l’incarico diventa possibile dal trentesimo giorno di assenza. Per i collaboratori scolastici il divieto riguarda i primi sette giorni.

Legge 104 e priorità nella scelta della sede

La priorità nella scelta della sede per chi beneficia della Legge 104 si applica solo tra aspiranti coinvolti nella stessa nomina su posti della medesima durata giuridica e della stessa consistenza economica.

La priorità consente di scegliere prima la sede all’interno del gruppo di aspiranti comparabili, senza attribuire posti di maggiore durata o valore economico rispetto a quelli spettanti a chi precede in graduatoria. Per chi assiste familiari con disabilità, la priorità opera sulle scuole del comune di domicilio della persona assistita o, in assenza di disponibilità, del comune viciniore.

Contratti a termine, congedi e proroga delle supplenze

Tutti i contratti a tempo determinato devono riportare il termine finale. Una volta perfezionata la stipula da parte del dirigente scolastico, il personale supplente può accedere agli istituti di aspettativa e congedo previsti dal contratto collettivo.

È ammesso il differimento della presa di servizio nei casi previsti dalla normativa, tra cui maternità, malattia e infortunio. Quando all’assenza del titolare segue un’altra assenza senza interruzione, oppure interrotta solo da giorno festivo o libero, la supplenza viene prorogata allo stesso supplente già in servizio.