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Esonero Autonomi e Professionisti: nuovi fondi nel DL Sostegni

di Alessandra Gualtieri

23 Marzo 2021 13:19

Nel Decreto Sostegni il rifinanziamento del Fondo autonomi e professionisti per la riduzione dei versamenti contributivi 2021: requisiti e stima risparmi.

Esonero contributivo per autonomi e professionisti con rifinanziamento aggiuntivo del Fondo dedicato: lo prevede il Decreto Sostegni (DL 41/2021), che potenzia per il 2021 il cosiddetto anno bianco fiscale istituito per emergenza Covid. Il beneficio potenziato, così come previsto all’Articolo 3 del provvedimento (in vigore dal 23 marzo, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), si traduce in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali  a carico delle Partite IVA con redditi fino a 50mila euro ed un calo di fatturato del 33%. L’esonero non include in nessun caso i premi INAIL.

Trattandosi di un aiuto di stato, è prima necessario il disco verde UE. Anche per questo, per confermare la dotazione del rifinanziamento del Fondo serve prima l’approvazione della Commissione Europea. Non solo: per conoscere la misura della riduzione 2021 è necessario attendere anche un apposito decreto attuativo, che quantificherà la percentuale di esonero per ciascun versamento.

In base alle stime della Relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Sostegni, si tratta di un taglio fino a 3mila euro per circa 800mila soggetti (330mila iscritti alle casse private e 490mila artigiani, commercianti e professionisti).

Esonero autonomi e professionisti: requisiti

Il Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio 2021, è rivolto alla tutela delle seguenti categorie di beneficiari:

  • autonomi e professionisti in Gestione separata INPS,
  • professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I beneficiari godono di una riduzione misura parziale sui contributi previdenziali dovuti se per il  periodo d’imposta 2019 hanno dichiarato un reddito non superiore a 50.000 Euro e se hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 2020 pari al almeno il 33% rispetto all’anno prima.