È illegittimo licenziare un dipendente che non si presenta presso la nuova sede aziendale se il trasferimento non è stato comunicato, e motivato, per tempo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, imponendo il reintegro di una lavoratrice licenziata dal datore di lavoro che non ha rispettato il termine di sette giorni per comunicarle i motivi del trasferimento.
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Secondo la sentenza 24260/2013, infatti, l’azienda ha risposto tardivamente alla richiesta di spiegazioni inviata dalla dipendente al fine di conoscere le motivazioni del trasferimento: la Cassazione sottolinea come il datore di lavoro non sia obbligato a dichiarare le ragioni di un trasferimento, a meno che non sia il dipendente stesso a richiedere delucidazioni.
«Pertanto , l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta – dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n. 1912 del 1998).»
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Se la tempistica imposta dalla normativa non viene rispettata dall’azienda, pertanto, l’eventuale licenziamento del lavoratore che non prende regolarmente servizio presso la nuova sede deve essere considerato del tutto illegittimo.