Utilizzare il telefono dell’ufficio per motivi personali può configurare il reato di peculato d’uso, tuttavia è fondamentale valutare l’entità del danno economico causato alla Pubblica Amministrazione.
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La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito al caso di un funzionario pubblico “incolpato” di aver effettuato numerose telefonate private dal suo alloggio di servizio: la sentenza 46282 del 10 novembre 2014 sottolinea la necessità di quantificare in modo esatto sia l’ammontare del danno finanziario, che deve superare una determinata soglia per consentire di accusare il dipendente di peculato d’uso, sia la durata complessiva del comportamento ritenuto irregolare (le telefonate non devono essere state effettuate saltuariamente).
Una precedente sentenza della stessa Corte a Sezione Unite (19054 del 20 dicembre 2012) aveva infatti precisato che:
«La condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.»
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