Se un dipendente pratica uno sport pericoloso che mette a repentaglio la sua salute e, di conseguenza, compromette la sua efficienza lavorativa, il datore di lavoro è legittimato a procedere con il licenziamento.
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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 144 del 9 Gennaio 201 5) , sottolinea come anche la pratica di un’attività sportiva estrema rappresenta un comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza che devono essere rispettati da ogni lavoratore.
Il caso, in particolare, riguarda un dipendente (già sottoposto a una riduzione di mansioni a causa delle sue precarie condizioni di salute) che ha proseguito a praticare uno sport pericoloso rischiando di non poter più adempiere ai suoi doveri lavorativi: secondo la Cassazione, il lavoratore è tenuto a rispettare l’obligo di correttezza e buona fede anche nei suoi comportamenti extralavorativi.
«Il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttivi di danno.»
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