Spostamenti casa-lavoro: come retribuirli?

di Teresa Barone

17 Settembre 2015 09:00

Per i lavoratori itineranti anche gli spostamenti rientrano nell?orario di lavoro: sentenza della Corte Europea.

Lavorare fuori dall’ufficio, spostandosi tra un cliente e l’altro, è la consuetudine per molti lavoratori. Ma come deve essere conteggiato il tempo che trascorre tra la partenza dalla propria abitazione e l’arrivo presso la sede del primo appuntamento della giornata?

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Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea questo lasso di tempo rientra nell’orario di lavoro, esattamente come i minuti o le ore che il lavoratore trascorre in viaggio per fare rientro a casa. 

Esprimendosi in merito alle vicende di un’azienda spagnola basata su un’organizzazione atipica (priva di un’unica sede fisica e gestita attraverso un team di collaboratori itineranti), la Corte ha infatti ribadito che:

«Nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro.»

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Fondamentale, infatti, è garantire ai lavoratori un periodo minimo di tempo di riposo: questo non può coincidere con il tempo impiegato per i trasferimenti, tuttavia l’azienda ha il dovere di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.