Quando l’azienda versa in pessime condizioni e la crisi non permette di reimpiegare le risorse in altri settori equivalenti, il demansionamento è consentito e legittimo proprio come alternativa al licenziamento.
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Un dipendente può quindi essere demansionato per evitare di essere licenziato, con il conseguente affidamento di mansioni inferiori e il taglio della retribuzione. Lo sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 16 settembre – 28 ottobre 2015 n. 22029), specificando come il demansionamento sia auspicabile se rappresenta l’unica alternativa possibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per quanto concerne il caso specifico esaminato dalla Cassazione, inoltre, il datore di lavoro ha provveduto legittimamente al demansionamento perché:
«La società convenuta si è trovata di fronte alla necessità di ricollocare ben 513 unità adibite all’esercizio tecnico di manutenzione, di guisa che il rilievo della mancata allegazione – da parte degli odierni ricorrenti – di altre collocazioni lavorative con mansioni di carattere tecnico equivalenti a quelle svolte in precedenza si risolve in un’argomentazione meramente rafforzativa, non già in una autonoma ratio decidendi basata su un’errata inversione dell’onere della prova.»
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