Lavoro, privacy e limiti

di Teresa Barone

27 Luglio 2017 13:00

Dai Garanti della privacy europei arrivano linee guida da seguire nelle aziende per tutelare i lavoratori.

I Garanti europei della privacy si sono espressi in merito al trattamento dei dati in ambito professionale, stabilendo principi fondamentali di cui tener conto in linea con le novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 valido a partire dal maggio 2018.

=> Garante Privacy: si alla geolocalizzazione dei lavoratori

L’attenzione dei Garanti si focalizza sull’utilizzo delle reti sociali e delle nuove tecnologie evitando di violare la privacy dei lavoratori: ogni dipendente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di trattamento dei dati personali, mentre i datori di lavoro sia pubblici sia privati sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà delle risorse umane in base ai principi di necessità e proporzionalità.

«Gli strumenti di geolocalizzazione – comunica il Garante italiano nella newsletter N. 430 del 24 luglio 2017 – possono essere utilizzati per finalità strettamente aziendali e al lavoratore deve essere lasciata la possibilità di disattivare, se necessario, il localizzatore (come i gps).»

Se è possibile sfruttare le tecnologie per ridurre i rischi di attacchi informatici e la diffusione di informazioni riservate, non è possibile spiare la posta dei dipendenti o monitorare la loro navigazione internet. Per quanto riguarda i social network, la consultazione deve limitarsi ai soli profili professionali tenendo fuori la vita privata dei dipendenti e dei candidati all’assunzione.

«Proprio per favorire il corretto utilizzo degli strumenti e delle policy aziendali nel rispetto della privacy dei lavoratori – prosegue l’Autorità nazionale – i Garanti invitano i datori di lavoro a offrire, ad esempio, connessioni WiFi ad hoc e a definire spazi riservati – su computer e smartphone, su cloud e posta elettronica – dove possono essere conservati documenti o inviate comunicazioni personali, non accessibili al datore di lavoro se non in casi assolutamente eccezionali.»

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