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Trasporto merci pericolose: le nuove regole da giugno

di Noemi Ricci

Pubblicato 30 Maggio 2014
Aggiornato 6 Giugno 2014 10:32

Le nuove regole del MIT per il trasporto delle merci pericolose che entreranno in vigore da giugno a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale n. 303/2014 in Gazzetta Ufficiale.

Cambiano da giugno le regole per il trasporto delle merci pericolose a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dirigenziale n. 303 del 4 aprile 2014 contenente la nuova disciplina sulle “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al riempimento su altri navi (transhipment) delle merci pericolose”.

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Entrata in vigore

Le nuove disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aggiornano le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose entreranno in vigore il 6 giugno, ovvero il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 104/2014, avvenuta lo scorso 7 maggio 2014.

Nuove regole

Nel decreto vengono fornite precisazioni in merito a:

  • le merci pericolose ammesse al trasporto per via marittima, ovvero quelle elencate dal Codice IMDG o quelle espressamente autorizzate dall’Amministrazione (art. 3). Il nuovo decreto prevede in più la possibilità di imbarcare merci pericolose su navi traghetto in”parziale” regime ADR/RID;
  • la documentazione di cui devono essere in possesso le navi che trasportano tali merci (art 4);
  • la modulistica da presentare all’Autorità Marittima al fine della relativa richiesta di autorizzazione per l’imbarco/sbarco (art. 6);
  • la disciplina ad hoc per il transhipment (art. 8), il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate o esenti (art. 9) o in conformità alle norme ADR e RID a bordo di navi traghetto in viaggi nazionali di durata limitata. Nell’ambito del trasporto su navi traghetto, per le merci pericolose imballate in quantità limitata e/o in quantità esenti non occorre l’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto ma viene richiesta soltanto una comunicazione scritta all’autorità marittima del porto d’imbarco attestante che il trasporto ha tali caratteristiche previste dalla norma ed è conforme alle esenzioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell’A.D.R e del RID;
  • la documentazione integrativa necessaria in caso di trasporto di materie radioattive, esplosivi e rifiuti pericolosi (art. 7), con riferimento al trasporto occasionale di materiale radioattivo, in cui non è previsto il decreto di autorizzazione rilasciato al vettore, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la comunicazione effettuata al Prefetto ad alla ASL delle province dove ha inizio e termine il trasporto stesso. In caso di spedizione di rifiuti pericolosi vanno allegati all’istanza di imbarco e sbarco sia la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti (la scheda SISTRI) che, fino al 31 dicembre 2014 salvo ulteriori proroghe, dal formulario di identificazione;
  • misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali, descritte al punto 5.1 del decreto dove si conferma che i veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), rilasciato dall’Amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa o ancora il decreto introduce la possibilità di presentare il documento richiesto rilasciato dal costruttore del veicolo;
  • autorizzazione all’imbarco e nulla osta allo sbarco, per il trasporto di merci pericolose in cisterna è necessario consegnare la copia del certificato di visita iniziale o periodica, mentre il certificato di approvazione contenente l’elenco dei prodotti trasportabili è richiesto solo per le cisterne che trasportano gas, in linea con quanto prescrive il codice IMDG. Inoltre, allo spedizioniere o al raccomandatario marittimo hanno l’obbligo di fornire al comandante della nave anche i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

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Da sottolineare che la nuova disciplina non si applica allo sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all’interno delle aree portuali e a terra. Per maggiori informazioni consultare il Decreto 303/2014 del MIT.