È scattato il 1° luglio 2026 l’obbligo di installare il tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli commerciali leggeri oltre le 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o nel cabotaggio. La soglia scende dalle 3,5 tonnellate finora richieste e applica le regole europee sui tempi di guida e di riposo a migliaia di furgoni che operavano al di fuori dei controlli elettronici riservati ai mezzi pesanti.
In sintesi:
- l’obbligo del tachigrafo smart G2V2 riguarda i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in trasporto internazionale o cabotaggio, dal 1° luglio 2026 in base al Regolamento (UE) 2020/1054;
- la base normativa estende l’ambito del Regolamento (CE) 561/2006, art. 2, par. 1, lett. a-bis), e i requisiti del Regolamento (UE) 165/2014 sui tachigrafi;
- i chiarimenti sono nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9674 del 16 aprile 2026;
- sono esclusi i trasporti nazionali e internazionali in conto proprio in cui la guida non è l’attività principale del conducente;
- chi circola senza dispositivo incorre nella sanzione dell’art. 179 del Codice della Strada, da 866 a 3.464 euro.
Tachigrafo intelligente per i veicoli leggeri oltre 2,5 tonnellate
Dal 1° luglio 2026 i veicoli con massa massima ammissibile tra 2,5 e 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, devono montare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) quando effettuano trasporto internazionale di merci o cabotaggio. L’estensione nasce dal Pacchetto Mobilità dell’Unione europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato sia il Regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo sia il Regolamento (UE) 165/2014 sui tachigrafi. Fino a questa data l’obbligo riguardava solo i mezzi oltre le 3,5 tonnellate, a prescindere dal tipo di trasporto.
L’ambito di applicazione è fissato dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a-bis) del Regolamento (CE) 561/2006, che include i veicoli sopra le 2,5 tonnellate impiegati in operazioni internazionali o di cabotaggio; le esenzioni per il conto proprio derivano dall’art. 3. Le prime indicazioni operative sono contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9674 del 16 aprile 2026.
I furgoni che rientrano nell’obbligo
Rientrano nell’obbligo le attività di trasporto merci in conto terzi effettuati in ambito internazionale o di cabotaggio e i trasporti in conto proprio internazionali quando la guida è l’attività principale del conducente; sono esclusi i trasporti solo nazionali e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l’attività prevalente.
| Situazione | Tachigrafo G2V2 |
|---|---|
| Trasporto internazionale di merci in conto terzi | obbligatorio |
| Cabotaggio in un altro Stato UE | obbligatorio |
| Trasporto internazionale in conto proprio, guida come attività principale | obbligatorio |
| Trasporto solo nazionale, in conto terzi o in conto proprio | escluso |
| Trasporto internazionale in conto proprio, guida non attività principale | escluso |
Nei casi meno lineari valgono tre criteri.
- Sulla massa conta il complesso a pieno carico, quindi un furgone con rimorchio che supera insieme le 2,5 tonnellate rientra nell’obbligo.
- Sul territorio basta un singolo attraversamento di frontiera o una tratta di cabotaggio a far scattare l’adempimento.
- Per i mezzi a uso misto nazionale e internazionale l’obbligo vale durante le sole operazioni internazionali o di cabotaggio a queste collegate.
Cosa registra il tachigrafo G2V2
Il tachigrafo G2V2 registra automaticamente gli attraversamenti di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS e memorizza la posizione del veicolo all’inizio del viaggio, ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico. Attraverso comunicazioni DSRC trasmette alcuni dati alle autorità anche durante la marcia, per verifiche a distanza. I dati di localizzazione sono consultabili nella stampa delle attività giornaliere.
L’uso del dispositivo comporta per gli autisti l’obbligo di dotarsi della carta del conducente e di scaricare periodicamente i dati, oltre al rispetto dei limiti su ore di guida e periodi di riposo già previsti per i mezzi pesanti.
Gli adempimenti per mettersi in regola sui furgoni
Per essere in regola servono l’installazione del G2V2 presso un’officina autorizzata e il rilascio della carta del conducente, che si richiede alla Camera di commercio con tempi di consegna che possono arrivare a due settimane, da avviare quindi in anticipo. Chi alterna tratte nazionali e internazionali attiva la funzione out of scope sulle tratte esclusivamente nazionali, che segnala l’attività fuori dal campo di applicazione del regolamento europeo.
In caso di controllo su una tratta internazionale il conducente deve garantire la continuità delle registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti, salvo chi non fosse mai stato soggetto al Regolamento (CE) 561/2006 prima del 1° luglio 2026. Per le imprese diventano centrali formazione, organizzazione e controllo degli autisti, che guidando veicoli fino a 3,5 tonnellate non sono automaticamente tenuti alla carta di qualificazione del conducente.
Costi dell’adeguamento e sanzioni per il mancato utilizzo
L’adeguamento di un furgone al tachigrafo G2V2 è stimato dalle associazioni di settore tra 900 e 2.400 euro per veicolo, a cui si aggiungono le tarature periodiche e la formazione degli autisti. Chi circola senza il dispositivo obbligatorio incorre nella sanzione dell’art. 179 del Codice della Strada, da 866 a 3.464 euro, con sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Le aziende che valutano di rinnovare la flotta per assorbire i nuovi costi possono contare sugli incentivi statali per i veicoli commerciali leggeri.
Secondo un’indagine IRU di maggio 2026, l’88% dei furgoni impiegati nel trasporto transfrontaliero non era ancora dotato del dispositivo e solo il 27,7% degli operatori si dichiarava pronto, su una platea stimata di circa tre milioni di veicoli tra Unione europea, Spazio economico europeo e Regno Unito. Il divario tra obbligo e preparazione espone le imprese meno strutturate al rischio di fermi e sanzioni nei primi controlli.
Domande frequenti sul tachigrafo per i furgoni
Un furgone che attraversa il confine solo poche volte all’anno deve avere il tachigrafo?
Sì. Anche un singolo trasporto internazionale di merci a titolo oneroso con un veicolo oltre le 2,5 tonnellate fa scattare l’obbligo del G2V2; conta l’uso del mezzo, non la frequenza degli spostamenti.
L’artigiano che porta i propri materiali all’estero con il proprio furgone deve installarlo?
In genere no. Il trasporto internazionale in conto proprio è escluso quando la guida non è l’attività principale del conducente, come nel caso dell’artigiano che sposta materiali o attrezzature per il proprio lavoro; la valutazione va fatta caso per caso in base a mansioni e organizzazione aziendale.