Sigarette elettroniche: le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Dicembre 2013
Aggiornato 30 Gennaio 2014 09:09

Le nuove regole per la commercializzazione delle sigarette elettroniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 287.

Quello delle sigarette elettroniche è un business in rapida crescita (leggi come avviarlo) , tanto che si è ritenuto necessario procedere ad una sua regolamentazione. Così in questi giorni il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2013 sulla commercializzazione delle sigarette elettroniche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2013. Si tratta più in particolare di 9 articoli contenenti le istruzioni per la commercializzazione “dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici”. Dispositivi tra i quali rientrano anche le sigarette elettroniche e le relative parti di ricambio (come ricariche e batterie) e per i quali vengono definite le regole per le tariffe di vendita, lo stoccaggio, la distribuzione, il regime gestionale e per la richiesta delle autorizzazioni alla commercializzazione. Ad esempio il Decreto Ministeriale prevede che i produttori di sigarette elettroniche istituiscano degli appositi “depositi” presentando una domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando:

  • partita IVA;
  • le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
  • i dati di locazione del deposito;
  • l’elenco dei prodotti di e-cig che si intendono fabbricare o ricevere nell’impianto;
  • l’ammontare presunto dell’imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni);
  • a decorrere a quale data l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla verifica tecnica dell’impianto (che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta, poi l’Agenzia ha 30 giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione).

Alla domanda va inoltre allegata la perimetria dell’impianto da adibire a deposito, evidenziante il tracciato della recinzione fiscale. Per l’autorizzazione dovrà essere versata una cauzione relativa alla media delle tasse che i produttori saranno tenuti a pagare ogni 15 giorni. Nel DM vengono inoltre fornite indicazioni sugli aspetti tributari della vendita di sigarette elettroniche (regime fiscale, versamento delle imposte, accertamento, controlli e individuazione del rappresentante fiscale) e in materia contabile. Il testo del DM prevede una tassazione pari al 58,5% sul prezzo di vendita per i liquidi ma anche per le parti di ricambio. Per maggiori informazioni consulta il DM pubblicato in Gazzetta.