Per la costituzione di una S.r.l. il Consiglio Nazionale del Notariato ha bocciato l’utilizzo degli assegni bancari. I versamenti delle quote, secondo il parere espresso dal Notariato, deve avvenire:
- in contanti (nel caso in cui gli importi siano inferiori ai mille euro concessi per legge);
- o mediante bonifico bancario a favore di uno degli amministratori nominandi;
- ancora con assegno circolare intestato a nome della costituenda società oppure a nome dell’amministratore nominando o a uno di essi, nel caso di Consiglio di Amministrazione.
Quest’ultima opzione, quella dell’assegno circolare, è quella da utilizzare in via preferenziale, precisa il Notariato. Costituzione di una S.r.l. => regole e novità
Le istruzioni sui versamenti da effettuare in occasione della costituzione di una nuova S.r.l. fanno seguito alle novità entrate in vigore con il Decreto lavoro (D.L. n. 76/2013). La motivazione per cui non si può utilizzare l’assegno bancario risiede nell’impossibilità di questo strumento a garantire l’effettiva copertura delle somme dovute. Da scartare anche l’ipotesi del versamento in banca, come avviene per la costituzione di una S.p.A. poiché le attuali procedure bancarie non sembrano adeguate a gestire tale procedura. In questo caso, infatti, sarebbe necessario un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato che abbia come intestataria la costituenda società e che possa essere movimentato solo dagli amministratori della società, una volta iscritta nel Registro delle Imprese, andando in contrasto con lo standard delle procedure bancarie. =>Come aprire una S.r.l.