Stress lavoro: nessuna deroga alla valutazione

di Francesca Vinciarelli

8 Maggio 2013 10:55

Gli obblighi del datore di lavoro rispetto alla valutazione dello stress lavoro correlato e i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle possibili deleghe.

La valutazione dei rischi stress lavoro-correlato deve essere effettuata dal datore di lavoro, che non può delegare l’adempimento neanche ad un soggetto in possesso di specifiche competenze in materia.

Il limite assoluto alla delega della valutazione dei rischi da lavoro è stata posta dalla Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Il Ministero ha ricordato che l’articolo 28, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la valutazione da parte del datore di lavoro di tutte le tipologie di rischi da lavoro, comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come lo stress lavoro-correlato.

Viene quindi richiamato l’art. 16, comma 1, del medesimo decreto, che fissa il principio di generale di delegabilità: le deroghe tassative previste delineano i limiti alla trasferibilità delle funzioni di prevenzine e degli obblighi del datore di lavoro.

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Essendo quella dello stress lavoro-correlato parte integrante dell’obbligo di valutazione dei rischi da lavoro del datore di lavoro, ad essa si applicano integralmente gli articoli del D.Lgs. 81/2008 n. 28, n. 29 e soprattutto n. 17 che stabilisce la sua non derogabilità.

Lo stesso articolo stabilisce che l’adempimento non è delegabile neanche a soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.