Troppo Web in ufficio? Sanzioni sì, videosorveglianza no

di Alessandra Gualtieri

13 Novembre 2007 12:00

L'utilizzo di Internet in ufficio per scopi personali è una tendenza generalizzata. Tra valutazioni strategiche e norme di settore, il giusto mezzo sta nel compromesso

Che si tratti di PMI o grosse Corporate poco cambia: i dipendenti che hanno libero accesso alla Rete non riescono a resistere alla tentazione e spendono su Internet molto tempo per motivi personali anche sul posto di lavoro. Fin qui nulla di nuovo, alzi la mano chi non ha mai ‘ceduto’. Ma quando si rischia il licenziamento allora è bene non esagerare.

L’allarme giunge da oltre Manica: un’indagine del Guardian ha rivelato che in Gran Bretagna gli sprechi in termini di denaro e ore di lavoro si aggirano sui 143 minuti di lavoro al mese a testa per duecento milioni di euro complessivi al giorno. Tanto che le sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni sono aumentate esponenzialmente, soprattutto negli uffici pubblici: 1722 richiami formali e 132 licenziamenti.

E nelle imprese private? L’approccio dei dirigenti d’azienda è assai vario: numerosi studi hanno rivelato che essere tolleranti contribuisce al buonumore e quindi alla produttività, ragion per cui in linea di massima prevale la linea morbida. Questo vale soprattutto per le PMI, dove sono meno rigide le policy di filtraggio e controllo delle Intranet e dove si preferisce contare più sulla sostanza che sulla forma.

Anche perché, come sottolineato da Cary Cooper, professore di psicologia del lavoro della Lancaster University: «orari di lavoro rigidi inducono i dipendenti a confondere sfera lavorativa e privata, costringendoli a utilizzare i computer dell’ufficio per organizzare la propria vita personale».

Ma non tutti i manager la pensano così: in alcune aziende si è arrivati addirittura a predisporre sistemi di videosorveglianza, sebbene la legittimità di tale procedura sia in dubbio.

In Italia, per esempio, manca una normativa ad hoc, per cui ci si deve riferire alle disposizioni in materia di trattamento di dati personali (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/03).

Il Provvedimento generale sulla videosorveglianza (29 aprile 2004) impone che la videosorveglianza possa essere attivata solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.

Tuttavia, a fare chiarezza è l’art. 4 della L.300/70 che stabilisce il divieto di controllo a distanza: «È vietato l’uso di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori».
Ma attenzione, è bene non approfittarne: al comma successivo la stessa norma ammette la presenza in azienda di impianti di controllo generale, da cui deriva anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.