Le spese di gestione del sito web istituzionale non sono soggette ai limiti di legge imposti alla pubblica amministrazione: lo ha stabilito la Corte dei Conti, sezione Liguria, con la deliberazione 54/2015, rispondendo a specifico quesito formulato dal Comune di Santa Margherita Ligure. Il riferimento è l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 78/2010, in base al quale alcune voci di spesa (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) non possono superare il 20% dei costi sostenuti nel 2009 per medesime finalità.
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Le spese di gestione del sito non sono soggette ad alcun limite poiché per la PA:
«la creazione e la conservazione di un sito internet istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge», anche in considerazione «della notevole mole di dati e informazioni che anche gli enti locali sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica».
La Corte cita precisi riferimenti normativi, fra cui il decreto legislativo 33/2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, che obbliga le PAL a pubblicare sul sito web atti normativi, provvedimenti amministrativi, organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, informazioni relative agli uffici e alle competenze, e in generale dati relativi alla propria attività.
In definitiva, il sito istituzionale rientra tra le forme di pubblicità obbligatoria per le quali si applica la deliberazione 50/2011 delle Sezioni riunite, che esclude espressamente dai limiti di spesa quelli riconducibili ad attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (disciplinate dalla legge 150/2000).
Corte dei Conti Liguria