Affitti brevi in condominio: quali adempimenti?

Risposta di Noemi Ricci

29 Settembre 2025 09:31

Patrizio chiede:

Gestisco una multiproprietà dove alcuni inquilini hanno richiesto personalmente e ottenuto il CIN. Il condominio fornisce solo le chiavi. Spetta al portiere rilevare i documenti degli ospiti o esclusivamente a chi affitta?

Nel contesto della multiproprietà immobiliare, la normativa sulla comunicazione dei dati degli ospiti impone obblighi chiari a carico del locatore o del titolare della gestione turistica dell’immobile, e non del portiere o del condominio.

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 109 TULPS) e delle recenti disposizioni relative agli affitti brevi e alla comunicazione telematica tramite il portale “Alloggiati Web”, la verifica e la registrazione dei documenti di identità degli ospiti sono responsabilità esclusiva di chi affitta o gestisce la singola unità, a meno che non vi sia una delega formale e una specifica formazione del portiere ad opera del condominio. In dettaglio:

  • il portiere non è tenuto a rilevare o conservare i documenti degli ospiti di appartamenti in multiproprietà né a svolgere funzioni di custodia dei dati personali, salvo delega documentata, nel rispetto della normativa sulla privacy;
  • chi gestisce l’immobile (locatore, comproprietario o gestore turistico) è obbligato a verificare la regolarità dei documenti degli ospiti e a comunicarli alle autorità competenti entro 24 ore dall’arrivo, o nel giorno stesso per soggiorni di 24 ore.

Vale la pena ricordare che recentemente, con la Circolare n. 557/ST/221.3.1.0 del 18 novembre 2024, il Ministero dell’Interno ha ribadito che i gestori di strutture ricettive, compresi quelli delle locazioni brevi, sono tenuti a identificare personalmente gli ospiti al momento dell’arrivo, verificando la corrispondenza tra il documento d’identità e la persona fisica. L’utilizzo di sistemi automatizzati come key box o check-in da remoto non è sufficiente per adempiere a tale obbligo.

Anche in risposta a un quesito posto dalla Questura di Roma, il Ministero ha chiarito che l’identificazione in presenza è fondamentale per la sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 109 del TULPS. Sebbene sia possibile raccogliere i dati degli ospiti tramite check-in online, ciò non esonera il gestore dall’obbligo di verifica fisica al momento dell’ingresso. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni amministrative o penali, come previsto dall’articolo 17 del TULPS.

Tali obblighi sono esclusivi di chi affitta o gestisce l’immobile e non si trasferiscono automaticamente ad altri soggetti. Pertanto, i compiti istituzionali del portiere (sorveglianza, gestione accessi, consegna chiavi, ecc.) non si estendono alla responsabilità di identificazione degli ospiti. In assenza di delega, il portiere non è responsabile per eventuali omissioni da parte dei locatori o proprietari.

La responsabilità per la registrazione degli ospiti spetta quindi esclusivamente a chi affitta l’unità immobiliare, a meno di deleghe documentate.

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