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Riforma del Lavoro: i controlli in azienda sui nuovi contratti

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Ottobre 2012
Aggiornato 11 Giugno 2014 15:44

Riforma del Lavoro: le violazioni che comportano l'automatica trasformazione del contratto a seguito di attività ispettiva in quanto si inverte onere della prova.

Le tante novità introdotte dalla Riforma del Lavoro in materia di contratti, assunzioni, licenziamenti e contribuzione comportano importanti cambiamenti in tema di vigilanza sul rispetto delle regole.

I datori di lavoro devono dunque prestare particolare attenzione, tanto più che sono ora soggetti a una lunga serie di nuovi obblighi.

La riforma non inasprisce il sistema sanzionatorio ma prevede precisi palett per evitare comportamenti elusivi o distorsivi. Ciò conferisce maggior potere all’attività ispettiva, che risulta anche più immediata.

Autonomi

Le nuove norme sulle collaborazioni delle Partite IVA (leggi le novità) fanno scattare un automatismo nella trasformazione del contratto nel caso in cui non vengano rispettate le regole (non è più necessario un passaggio giudiziario).

Da qui, l’evidenza dell’irregolarità in azienda è riscontrabile immediatamente.

Le nuove regole si applicano subito ai contratti successivi al 18 luglio 2012, mentre per quelli già in essere entrano in vigore dal 18 lulgio 2013 (c’è un periodo di adeguamento di 12 mesi).

Parasubordinati

Per le collaborazioni a progetto dei co.co.pro (vai al dettaglio) , le nuove regole intervengono direttamente sul rapporto fra obblighi del datore di lavoro e attività ispettiva introducendo anche la presunzione del lavoro subordinato, salvo prova contraria a carico del committente. L’automatismo non scatta (e richiede dunque un‘attività ispettiva più complessa e laboriosa) nelle previste eccezioni:

  • prestazioni di elevata professionalità individuabili dai contratti collettivi stipulati dalle  organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
  • iscritti agli ordini professionali (resta valido il comma 3 dell’articolo 61 della legge Biagi)
  • prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente (comma 2 art 61 legge 276/2003).

I nuovi paletti che definiscono il lavoro a progetto per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012):

  • il rapporto deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore,
  • il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente,
  • il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi, individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Viene meglio definita anche la descrizione del progetto, che deve essere contenuta nel necessario contratto in forma scritta. Non basta «l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso» ma ci vuole una «descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire».

Su questi punti l’attività di vigilanza trova strada spianata.

Associazione in partecipazione

Il principio della presunzione di lavoro subordinato viene applicato anche all’istituto dell’associazione in partecipazione (commi 28-31 dell’articolo 1 della riforma), nel caso in cui non vengano rispettati i nuovi paletti, più rigidi rispetto alle norme precedenti: il numero degli associati in partecipazione non può essere superiore a tre.

Per questi contratti, rilevare l’irregolarità a seguito di un controllo in azienda è immediato.

Eccezioni: non si contano, ai fini della determinazione del tetto massimo di tre associati, coniugi e parenti fino a un determinato grado. Escluse anche determinate tipologie di contratti in essere al 17 luglio 2012.

Nel caso in cui questo limite non venga rispettato, scatta il contratto a tempo indeterminato non solo per l’associato in eccedenza (il quarto), ma per tutti gli associati.

leggi tutte le nuove norme sull’associazione in partecipazione

Presunzione di lavoro subordinato anche in altri casi:

  • quando non c’è un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare,
  • se manca la consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile,
  • quando il contributo non è connotato dalle competenze di grado elevato previste dall‘articolo 69-bis, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 276/2003.

Lavoro intermittente

Dal punto di vista dei controlli la novità principale riguarda le sanzioni relative alle carenze in materia di comunicazioni (la lettera b del comma 21 introduce un comma 3 bis all’articolo 35 della legge 276/2003).

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o di un ciclo fino a 30 giorni), «il datore di lavoro è tenuto a  comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica».

Pena, sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Sulle istruzioni ci sono due note del ministero del Lavoro, quella del 9 agosto 2012 (leggi qui), la n.12728 del 14 settembre 2012 (leggi qui) e la circolare n. 20/2012 sempre del Ministero del lavoro.

Altra novità immediatamente esecutiva da tener presente, i contratti a chiamata che non rispettano i nuovi paletti previsti dalla riforma cessano automaticamente dal 18 luglio 2013.

Dimissioni in bianco

Altro capitolo su cui interviene una stretta in materia di controlli è quello delle dimissioni in bianco: la riforma prevede una serie di paletti per scoraggiare questa pratica, contenute nei commi dal 16 al 23 dell’articolo 4 della riforma.

Innanzitutto, la pratica è materialmente resa più complicata dal fatto che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o dei genitori di figli piccoli devono sempre essere convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Anche per gli altri casi di dimissioni ci sono regole più rigide (leggi qui).

E comunque, nel caso in cui il datore di lavoro «abusi del foglio firmato in bianco», salvo il caso in cui questo comporti un più grave reato, scattano sanzioni amministrative da 5mila a 30mila euro: l’accertamento e l’irrogazione della sanzione  spetta alle Dtl.